Cassazione Penale, Ordinanza n. 40652/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per vari episodi di furto. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non accompagnata dall'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della doglianza e senza specificare quale causa di proscioglimento fosse effettivamente configurabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che il motivo era formulato in modo generico, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non contestava specificamente la motivazione della sentenza impugnata, che era stata ritenuta logicamente corretta, né indicava la concreta causa di proscioglimento deducibile ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La deduzione di una causa di proscioglimento ex art. 129 richiede specificità del motivo; non basta una generica affermazione di violazione di legge o vizio motivazionale, occorrendo indicare quale causa estintiva o assolutoria sarebbe configurabile in concreto.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere l'esposizione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la loro mancanza rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che invoca l'art. 129 c.p.p. deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare in modo puntuale la causa di proscioglimento asseritamente emergente dagli atti e gli elementi che la sorreggono.
- La mancanza di specificità del motivo, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente corretta, integra inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- La doglianza che si limiti a prospettare in modo astratto un vizio di motivazione o di violazione di legge, senza confrontarsi con la decisione impugnata e senza indicare il concreto profilo decisivo trascurato dal giudice, non consente il vaglio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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