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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9703/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di omessa dichiarazione IVA ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000 con riferimento all'annualità di imposta 2011. La ricorrente deduceva: 1) prescrizione del reato anteriore alla pronuncia impugnata; 2) vizio di motivazione nella valutazione degli atti di accertamento fiscale; 3) vizio di motivazione per mancato esame critico dei motivi d'appello; 4) violazione di legge sugli elementi costitutivi del reato. I fatti di causa, come ricostruiti in merito, sono l'emissione di cinque fatture per vendite per un incasso complessivo di 404.948,75 euro e l'omessa presentazione della dichiarazione, con IVA dovuta pari a 80.989 euro

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo (prescrizione) è stato ritenuto manifestamente infondato: anche se la Corte d'appello ha indicato erroneamente il dies a quo, la giurisprudenza afferma che il termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 costituisce termine ulteriore per adempiere (e dunque il decorso della prescrizione va calcolato dal 91° giorno dopo il termine ordinario), con la conseguenza che la prescrizione sarebbe maturata il 19/05/2023, cioè dopo la sentenza impugnata. Perciò non è possibile far valere la prescrizione in cassazione quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. I restanti motivi sono stati ritenuti generici e di mero contenuto fattuale e non hanno criticato specificamente la motivazione della sentenza impugnata; pertanto inammissibili. La Corte ha confermato la valutazione di merito circa la sussistenza del fatto (le cinque fatture; alcune operazioni ritenute reali; anche le fatture per operazioni inesistenti generano obbligo IVA) e del dolo specifico, desunto dall'entità dell'omissione e dalla consapevolezza dell'imponibile e dell'imposta non versata. È stata confermata la condanna alle spese processuali e inflitta alla ricorrente la sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Il comma 2 riconosce un termine dilatorio di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione; la Corte interpreta tale termine come termine ulteriore per adempiere, non come causa di non punibilità. Di conseguenza il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione si individua dopo la scadenza di questo termine dilatorio (dal 91° giorno dopo il termine ordinario)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per disporre la condanna alle spese e verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto sussistente la colpevolezza della ricorrente nell'origine dell'inammissibilità e quindi ha irrogato la sanzione pecuniaria

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione della colpa nell'ambito delle cause di inammissibilità, per escludere che vi sia stata assenza di dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione

    Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017 Pollastrelli; Sez. 3, n. 48578 del 19/07/2016 Pasquali; Sez. 4, n. 24691 del 03/03/2016 Villabuona; Sez. 3, n. 32500 del 06/06/2018 Brancaleon; Sez. 3, n. 39177 del 24/09/2008 Bartolini; Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 V.

    La giurisprudenza consolidata chiarisce: a) il termine dilatorio di 90 giorni è tempo aggiuntivo per adempiere e determina il momento consumativo del reato; b) l'IVA è dovuta anche per fatture relative a operazioni inesistenti ai fini dell'obbligo dichiarativo; c) il dolo specifico può essere desunto dall'entità dell'omissione e dalla piena consapevolezza dell'imposta dovuta

Massime di principio

  • La scadenza utile per determinare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione IVA deve considerare il termine dilatorio di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74/2000: il reato si considera consumato dopo il novantunesimo giorno successivo al termine ordinario
  • La prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata non può essere fatta valere in cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: questo impedisce di trasformare un ricorso inammissibile in efficace mezzo di impugnazione per far decorrere effetti favorevoli
  • Le fatture emesse per operazioni inesistenti non escludono l'obbligo IVA ai fini dichiarativi: l'imposta è comunque dovuta e l'omessa presentazione della dichiarazione può integrare il reato anche in presenza di fatture per operazioni inesistenti
  • Il dolo specifico nell'omessa dichiarazione può essere desunto dall'entità dell'omissione e dalla consapevolezza dell'imponibile e dell'imposta dovuta, in particolare quando l'ammontare supera la soglia rilevante e il contribuente non provvede nemmeno al pagamento successivo
  • I motivi di cassazione devono essere specifici, rispettare il limite di censura di legittimità e confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o di mero fatto sono inammissibili
  • In caso di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e comminare una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

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