Cassazione Penale, Ordinanza n. 34303/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Torino emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito del concordato in appello. Hanno lamentato che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sulla determinazione della pena, questione che, secondo i ricorrenti, non era stata oggetto di rinuncia. Non sono indicati nel testo né i reati contestati né la pena inflitta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ribadito che, contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, sono deducibili in cassazione i vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto alla richiesta concordata. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati, l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. e i vizi di determinazione della pena che non abbiano prodotto una sanzione illegale, cioè estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno? in favore della Cassa delle ammende; il testo dispone il versamento della somma di euro 3.000 senza precisare se per ciascun ricorrente o complessivamente.
Norme richiamate
nel caso di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato è consentito per contestare la formazione della volontà di aderire, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo; non consente invece di riproporre motivi rinunciati o contestare la determinazione della pena, salvo che ne derivi l'illegalità della sanzione.
sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Nel ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello non è ammissibile la censura con cui si deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa dei ricorrenti nella causa di inammissibilità, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza d'appello emessa a seguito di concordato sono ammissibili soltanto le censure relative alla formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto alla richiesta concordata.
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza di concordato sono inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
- Le censure sulla determinazione della pena sono inammissibili se non denunciano una sanzione illegale, ossia estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
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