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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13308/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari previste dall'art.216, ultimo comma, legge fall., e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la rideterminazione della loro durata secondo i criteri di cui all'art.133 cod. pen. Quanto al resto del ricorso, lo dichiara inammissibile.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello: il primo motivo è dichiarato inammissibile poiché si limita a reiterare censure già argomentatamente respinte dalla corte territoriale, in particolare relativamente alle continue richieste del curatore delle scritture contabili e all'inattendibilità del presunto furto. Tuttavia la Corte di legittimità annulla parzialmente la sentenza in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari, in ragione della pronuncia della Corte costituzionale n.222/05/12/2018 che ha reso illegittima la cornice edittale; le Sezioni Unite (sentenza "Suraci", 28/02/2019) hanno stabilito che le pene accessorie previste dall'art.216 legge fall. (nel testo riformulato dalla decisione costituzionale) e altre pene accessorie a termine non fisso devono essere determinate in concreto dal giudice applicando i criteri di cui all'art.133 cod. pen.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte costituzionale n. 222 del 05/12/2018

    Ha ritenuto illegittima la cornice edittale delle pene accessorie fallimentari, rendendo necessario che la loro durata non sia automatica ma determinata concretamente.

  • Sezioni Unite, sentenza "Suraci" del 28/02/2019

    Ha affermato che le pene accessorie previste dall'art.216 della legge fallimentare, nella formulazione successiva alla sentenza costituzionale n.222/2018, e le altre pene accessorie a termine non fisso devono essere determinate concretamente dal giudice applicando i criteri dell'art.133 cod. pen.

  • Art. 216 legge fallimentare

    Norma che prevede le pene accessorie in materia fallimentare; nella sua parte finale (ultimo comma) oggetto di rinnovata interpretazione dopo la pronuncia costituzionale e delle Sezioni Unite, la durata non è più automaticamente fissata ma va determinata concretamente.

  • Art. 133 codice penale

    Fornisce i criteri (circostanze del fatto, personalità del reo, natura e gravità del fatto, finalità della pena, ecc.) cui il giudice deve attenersi per la determinazione concreta della durata di pene accessorie a termine non fisso.

Massime di principio

  • Motivi di ricorso che si limitano a riproporre censure già esaminate e argomentatamente respinte dalla corte territoriale sono inammissibili.
  • Quando la Corte costituzionale modifica la cornice edittale delle pene (rendendo non più automatico il termine delle pene accessorie), il giudice di merito deve determinare la durata concreta delle stesse applicando i criteri dell'art.133 c.p.
  • La Corte di legittimità può limitare l'annullamento della sentenza alla sola parte interessata dalla illegittimità costituzionale (es. durata delle pene accessorie) e disporre il rinvio per una nuova determinazione di quella sola misura.
  • A seguito di rinvio, la corte territoriale chiamata a rideterminare la misura accessoria deve motivare la scelta valorizzando i parametri indicati dall'art.133 c.p. e la sentenza delle Sezioni Unite.
  • In casi analoghi conviene richiedere al giudice una rideterminazione esplicita e motivata della durata delle pene accessorie, citando i criteri di cui all'art.133 c.p. e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

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