Cassazione Penale, Ordinanza n. 01721/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il giudizio davanti al GIP del Tribunale di Roma con applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., in relazione a rapina, ricettazione e porto ingiustificato di coltello fuori dall'abitazione, unificati dalla continuazione. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, deduceva violazione dell'art. 34 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio una causa di incompatibilità a decidere sulla nuova richiesta di patteggiamento, poiché lo stesso giudice aveva già in precedenza rigettato un'altra richiesta analoga, benché diversamente articolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ha ritenuto che, una volta intervenuta sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., i motivi deducibili in cassazione sono solo quelli tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la pretesa incompatibilità del giudice non rientra tra essi. Ha inoltre richiamato il principio consolidato secondo cui le cause di incompatibilità non incidono sulla capacità del giudice e non determinano nullità del provvedimento, ma sono fatti valere mediante ricusazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, che presuppone l'accordo tra imputato e pubblico ministero su qualificazione giuridica, circostanze e pena.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
Individua in modo tassativo i motivi deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Richiamato dal ricorrente come norma violata per la dedotta incompatibilità del giudice; la Corte esclude che la sua violazione sia deducibile nel ricorso contro il patteggiamento nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.
La Corte ribadisce che la violazione del dovere di astensione non integra nullità generale e assoluta, ma è deducibile come motivo di ricusazione.
Indicano il subprocedimento di patteggiamento applicato nel caso concreto.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili in cassazione solo i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- La deduzione di una causa di incompatibilità del giudice non può essere fatta valere come motivo di ricorso contro il patteggiamento, se non rientra nei casi tassativi previsti dalla legge.
- Le cause di incompatibilità del giudice non incidono sulla capacità del giudice e non determinano nullità del provvedimento emesso; devono essere fatte valere mediante l'istituto della ricusazione.
- La violazione del dovere di astensione del giudice non integra una nullità assoluta, ma costituisce motivo di ricusazione, con conseguente necessità di attivare il rimedio processuale specifico.
- Nel sistema interno, la garanzia di imparzialità e terzietà del giudice è affidata anche ai rimedi della ricusazione, sicché la mancata previa attivazione di tale rimedio rende improcedibile la doglianza sul difetto di imparzialità anche in sede sovranazionale.
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