Parere n. 957/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/405075 del 4 dicembre 2018 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/405075 del 4 dicembre 2018
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il diniego della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Nel merito ha dedotto la depenalizzazione del reato oggetto di decreto penale di condanna, l’archiviazione del procedimento relativo ad altre notizie di reato e la propria integrazione nella comunità nazionale. Il Ministero dell’interno ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi e ha chiesto il rigetto nel merito. La Sezione ha tuttavia esaminato prioritariamente la ricevibilità del ricorso, rilevando che il diniego era stato notificato il 7 giugno 2019 e che non è stata depositata la prova della tempestiva notificazione del ricorso straordinario. In assenza di tale prova, il ricorso è stato considerato notificato il 10 ottobre 2019, data di ricezione presso la Presidenza della Repubblica, oltre il termine di centoventi giorni.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Il ricorrente non ha assolto l’onere di provare la tempestiva notificazione del ricorso straordinario. Poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 7 giugno 2019 e il ricorso risultava pervenuto alla Presidenza della Repubblica il 10 ottobre 2019, la notificazione è stata ritenuta successiva alla scadenza del termine di centoventi giorni. Le censure relative alla depenalizzazione, all’archiviazione e all’integrazione sociale non sono state esaminate nel merito. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
Osservazioni
Ricevibilità e tempestività del ricorso
La prova della tempestiva notificazione del ricorso straordinario grava sul ricorrente. In mancanza di tale prova, il ricorso è stato considerato pervenuto e quindi notificato il 10 ottobre 2019, data di ricezione presso la Presidenza della Repubblica.
Termine di centoventi giorni
Poiché il diniego impugnato era stato notificato il 7 giugno 2019, la ricezione del ricorso il 10 ottobre 2019 è avvenuta oltre il termine di centoventi giorni; il ricorso deve pertanto essere dichiarato irricevibile.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell’irricevibilità del ricorso.
art. 2, decreto-legge 2 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
È la disposizione penale richiamata nel decreto penale di condanna posto a fondamento del diniego ministeriale; la relativa questione non è stata esaminata per l’irricevibilità del ricorso.
È stato richiamato in relazione alla notizia di reato per resistenza a pubblico ufficiale; il profilo non è stato esaminato nel merito.
È stato richiamato in relazione alla notizia di reato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale; il profilo non è stato esaminato nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il fondamento, insieme all’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679, dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 del regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la prova della tempestiva notificazione dell’impugnazione grava sul ricorrente; in mancanza, il ricorso non può essere considerato ricevibile sulla base della mera allegazione della parte.
- Quando il provvedimento impugnato è stato notificato e non è comprovata una precedente notificazione del ricorso straordinario, la data di ricezione del ricorso presso la Presidenza della Repubblica può essere assunta quale data di riferimento per verificare il rispetto del termine di centoventi giorni.
- L’accertata tardività del ricorso straordinario impedisce l’esame delle censure di merito relative alla legittimità del provvedimento impugnato.
Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario tardivo
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno avverso il diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e vicenda amministrativa
L’istanza di cittadinanza era stata presentata il 15 ottobre 2013. Il Ministero dell’interno aveva respinto la domanda in considerazione di un decreto penale di condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali e di alcune notizie di reato relative a resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.
Il provvedimento di diniego, n. k10/405075 del 4 dicembre 2018, era stato notificato al ricorrente il 7 giugno 2019.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva sostenuto che il reato oggetto della condanna fosse stato depenalizzato, che il procedimento relativo alle ulteriori notizie di reato fosse stato archiviato e che egli fosse pienamente integrato nella comunità nazionale, anche per effetto dell’attività lavorativa regolarmente svolta.
Il Ministero dell’interno aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi e ne aveva chiesto, nel merito, il rigetto.
Verifica della ricevibilità
La Sezione ha disposto due approfondimenti istruttori sulla tempestività dell’impugnazione. Con il primo parere interlocutorio ha chiesto al Ministero di riferire sulle modalità e sulla data di notificazione del ricorso. Con il successivo parere interlocutorio ha invitato sia il Ministero sia il ricorrente a depositare la prova della notificazione.
Nessuna delle parti ha prodotto tale prova. Il Ministero ha tuttavia riferito che il ricorso era pervenuto alla Presidenza della Repubblica il 10 ottobre 2019.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione gravasse sul ricorrente. In assenza della prova di una notificazione anteriore, ha assunto come data rilevante il 10 ottobre 2019, ossia la data di ricezione del ricorso presso la Presidenza della Repubblica.
Poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 7 giugno 2019, la ricezione del ricorso è risultata successiva al termine di centoventi giorni previsto per il ricorso straordinario. Il parere richiama, sul tema dell’onere della prova circa la tempestività dell’impugnazione, Cass., sez. III, ordinanza 13 luglio 2023, n. 20054.
Esito
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato irricevibile. La tardività ha impedito l’esame delle questioni di merito relative alla depenalizzazione del reato, all’archiviazione delle altre notizie di reato e all’integrazione del ricorrente nella comunità nazionale.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 10 del regolamento (UE) 2016/679.
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