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Parere

Parere n. 951/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202600373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IParere su quesito

Richiesta di parere conforme sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

FAVOREVOLE

La questione giuridica

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/1992, in relazione all'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della medesima legge. L'istruttoria amministrativa ha evidenziato specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, fondate su informazioni riservate e anche su situazioni di fatto risalenti. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la rilevanza di tali elementi quale causa ostativa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 e la possibilità di procedere al rigetto dell'istanza, nonché i requisiti di motivazione del successivo provvedimento di diniego.

Il parere

La Sezione esprime parere favorevole al diniego, ritenendo che la valutazione amministrativa circa la rilevanza delle informazioni riservate ai fini della sicurezza della Repubblica appartenga a un'ampia discrezionalità e non risulti ictu oculi manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non emergono elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione. Il Consiglio di Stato precisa tuttavia che il provvedimento di diniego non può essere motivato in modo generico: pur mantenendo riservati i documenti e le fonti informative, deve indicare le ragioni ostative che consentano all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.

Osservazioni

Motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Le informazioni riservate relative a situazioni di fatto anche risalenti possono costituire controindicazioni alla concessione della cittadinanza quando la valutazione amministrativa della loro rilevanza non sia manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.

Motivazione del diniego

Il decreto di diniego deve essere motivato in modo specifico e non generico. Ferma la riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate, l'Amministrazione deve indicare le ragioni ostative essenziali, così da permettere all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    La disposizione individua i presupposti ordinari per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.

  • art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

    I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.

  • art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

    Il diniego ministeriale fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi dell'interessato a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento nel testo pubblicato del parere.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa autonoma all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
  • La valutazione della rilevanza, ai fini della sicurezza della Repubblica, di informazioni riservate relative anche a fatti risalenti rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e non è censurabile quando non risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
  • La riservatezza delle fonti e dei documenti informativi non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare specificamente il diniego di cittadinanza: il provvedimento deve esporre le ragioni ostative essenziali, in termini sufficienti a consentire l'eventuale esercizio del diritto di difesa dell'interessato.

Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica

Il parere riguarda la richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana domandata da uno straniero coniugato con cittadina italiana. L'affare concerne l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e la causa ostativa rappresentata da comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Presupposti dell'istanza

L'interessato aveva presentato un'istanza documentata ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo avere contratto matrimonio con una cittadina italiana. La disposizione consente al coniuge straniero o apolide di acquistare la cittadinanza, in presenza dei requisiti temporali e familiari previsti dalla legge e purché non ricorrano cause ostative.

Causa ostativa e richiesta ministeriale

Nel corso dell'istruttoria erano emerse specifiche controindicazioni riferite alla sicurezza della Repubblica. Il Ministero dell'interno ha quindi chiesto il parere conforme del Consiglio di Stato previsto dall'art. 8 della legge n. 91/1992, necessario quando il diniego sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

L'art. 6, comma 1, lettera c), della stessa legge prevede infatti che la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica impedisca l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.

Valutazione della discrezionalità amministrativa

La Sezione esamina gli elementi informativi riservati allegati alla richiesta e rileva che essi riguardano situazioni di fatto anche risalenti. La loro valutazione come controindicazioni alla concessione della cittadinanza appartiene a un'ampia discrezionalità amministrativa.

Nel caso esaminato, la valutazione dell'Amministrazione non appare manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non risultano pertanto elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni ministeriali, sicché la Sezione esprime parere favorevole al diniego.

Obbligo di motivazione del provvedimento

Il Consiglio di Stato pone una specifica condizione sul contenuto motivazionale del decreto ministeriale. La motivazione non può essere generica, anche se i documenti e le informazioni utilizzati dall'Amministrazione restano riservati.

Il provvedimento deve indicare le ragioni ostative essenziali, in modo da consentire all'interessato di comprendere la base della decisione e di esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, il proprio diritto di difesa. La tutela della riservatezza delle fonti informative non elimina quindi l'obbligo di una motivazione concreta e sufficientemente intellegibile.

Conclusioni

La Sezione rende parere conforme favorevole al rigetto dell'istanza di cittadinanza per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge n. 91/1992. Il successivo decreto ministeriale dovrà tuttavia essere specificamente motivato, indicando le ragioni ostative senza divulgare i dati o i documenti riservati.

Il parere è stato redatto in duplice originale, con oscuramento dei dati identificativi nella versione destinata alla pubblicazione, in applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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