Parere n. 947/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 91 del 1992, ai fini del rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana presentata da uno straniero che aveva contratto matrimonio con una cittadina italiana il 25 novembre 2023. Nel corso dell'istruttoria sono emerse specifiche controindicazioni riferite alla sicurezza della Repubblica. La questione sottoposta alla Sezione riguardava quindi la possibilità di procedere al diniego della cittadinanza sulla base delle informazioni riservate trasmesse dall'Amministrazione, alla luce della causa ostativa prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992.
Il parere
La Sezione ha espresso il parere nei sensi della motivazione, rilevando che l'informativa riservata dell'Amministrazione richiama fatti che, prima facie, non appaiono sufficientemente circostanziati. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non disporre, allo stato, di elementi sufficienti per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative. Ha precisato che l'eventuale provvedimento di diniego non può essere motivato in termini generici: anche se i documenti posti a fondamento delle informazioni restano riservati, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo tale da consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.
Osservazioni
Informativa riservata e motivi di sicurezza
L'informativa trasmessa dall'Amministrazione richiama fatti che prima facie non appaiono circostanziati; allo stato, pertanto, la Sezione non dispone di elementi sufficienti per valutare la sostanziale correttezza della proposta di diniego.
Motivazione del provvedimento di diniego
L'eventuale diniego della cittadinanza non può fondarsi su una motivazione generica. Ferma la riservatezza dei documenti utilizzati dall'Amministrazione, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo sufficiente a consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua il presupposto per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5.
art. 8, comma 1, l. 91/1992
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato e dei terzi citati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato in relazione alla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992.
- L'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza della Repubblica non esclude la necessità che gli elementi posti a fondamento del diniego siano sufficientemente circostanziati e valutabili.
- Anche quando il diniego di cittadinanza si fonda su documenti riservati, la motivazione del provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo non generico, così da consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa.
- La riservatezza delle fonti informative non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivare il provvedimento finale.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda una richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91. L'interessato, straniero coniugato con una cittadina italiana, aveva presentato istanza documentata di acquisto della cittadinanza; l'Amministrazione aveva rilevato controindicazioni riferite alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti normativi
L'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, subordinandolo, tra l'altro, al decorso del periodo di residenza previsto dalla legge e alla permanenza del vincolo matrimoniale senza separazione personale.
L'articolo 6, comma 1, lettera c), prevede quale causa ostativa la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, il Ministro dell'interno può respingere l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione dell'informativa riservata
La Sezione ha esaminato l'informativa riservata trasmessa dal Ministero. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in una materia caratterizzata da delicate esigenze di sicurezza nazionale, ha rilevato che i fatti richiamati nell'informativa non apparivano, prima facie, sufficientemente circostanziati.
Per questa ragione, allo stato degli atti, la Sezione ha dichiarato di non disporre di elementi idonei a valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni cui era pervenuta l'Amministrazione.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
Il Consiglio di Stato ha precisato che l'eventuale provvedimento di diniego non può essere sorretto da una motivazione generica. La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate dall'Amministrazione non impedisce, né riduce al minimo, l'obbligo di esplicitare nel provvedimento le ragioni ostative essenziali.
La motivazione deve quindi indicare gli elementi impeditivi in termini sufficientemente concreti da consentire all'interessato di comprendere la ragione del diniego e di esercitare l'eventuale diritto di difesa, pur senza divulgare i contenuti riservati non ostensibili.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere nei sensi della motivazione. Il parere non avalla incondizionatamente il diniego proposto, poiché evidenzia l'insufficiente circostanziazione degli elementi informativi trasmessi e la necessità di una motivazione finale non generica. La valutazione amministrativa in materia di sicurezza resta ampiamente discrezionale, ma deve poggiare su elementi adeguati e tradursi in un provvedimento motivato in modo compatibile con la tutela del diritto di difesa.
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