Parere n. 949/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 91/1992, ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da una straniera coniugata con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della medesima legge. Nel corso dell'istruttoria sono emerse, sulla base di informazioni riservate, specifiche controindicazioni attinenti alla sicurezza della Repubblica. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la sufficienza di tali elementi a integrare la causa ostativa prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), e la possibilità di adottare il decreto di diniego previo conforme parere del Consiglio di Stato.
Il parere
La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego della cittadinanza. Ha ritenuto che gli elementi informativi riservati richiamati dall'Amministrazione riguardino situazioni di fatto la cui valutazione, ai fini della rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza della Repubblica, è ampiamente discrezionale e non appare manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non sono quindi emersi elementi idonei a porre in dubbio la correttezza delle conclusioni amministrative. La Sezione ha tuttavia precisato che il decreto di diniego dovrà essere motivato in modo non generico: pur mantenendo riservati i documenti informativi, dovrà indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessata l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Motivazione del decreto di diniego
Il provvedimento non può limitarsi a una motivazione generica. Deve indicare, pur nel rispetto della riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisite, le ragioni ostative concrete che fondano il diniego e consentono all'interessata di esercitare l'eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti ordinari per l'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano, ferma la sussistenza delle cause ostative previste dall'art. 6.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa all'acquisto della cittadinanza. La valutazione della rilevanza degli elementi informativi è ampiamente discrezionale, purché non manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede un conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'interessata e i terzi citati.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nell'ambito della cittadinanza richiesta dal coniuge straniero di cittadino italiano, i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa autonoma ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992.
- La valutazione degli elementi informativi rilevanti per la sicurezza della Repubblica appartiene a un'ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza.
- Il carattere riservato delle informazioni poste a fondamento del diniego non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in forma non generica, compatibilmente con la tutela della riservatezza, per consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda una richiesta del Ministero dell'interno, formulata ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in relazione all'istanza di cittadinanza italiana presentata da una straniera coniugata con cittadino italiano. L'affare concerne la causa ostativa dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti dell'istanza
L'interessata aveva presentato domanda di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, dopo avere contratto matrimonio con un cittadino italiano. La disposizione consente l'acquisto della cittadinanza al coniuge straniero o apolide che risieda legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla celebrazione, sempre che non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale.
Causa ostativa e ruolo del Consiglio di Stato
L'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 esclude l'acquisto della cittadinanza quando sussistano, nel caso concreto, comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato previo conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione degli elementi informativi
La Sezione ha esaminato gli elementi informativi riservati trasmessi dal Ministero. Ha rilevato che essi riguardano situazioni di fatto la cui valutazione, ai fini della loro rilevanza come controindicazioni alla concessione della cittadinanza, è ampiamente discrezionale. Nel caso esaminato, tale valutazione non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole e non sono stati individuati elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
La Sezione ha subordinato il parere favorevole al rispetto dell'obbligo di motivazione del decreto di diniego. La motivazione non può essere generica: pur senza rendere pubblici i documenti riservati sui quali si fondano le informazioni acquisite, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in termini sufficienti a consentire all'interessata l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere favorevole al diniego della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, precisando i limiti del segreto o della riservatezza informativa e l'esigenza di una motivazione concreta e non apparente. Il parere è stato redatto in duplice originale, con oscuramento dei dati identificativi nella versione destinata alla pubblicazione, in applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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