Parere n. 946/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 91/1992
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai fini del rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata da uno straniero, coniugato con cittadina italiana il 6 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. Nel corso dell'istruttoria sono emerse, secondo un'informativa riservata, specifiche controindicazioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, riconducibili alla causa ostativa prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), della medesima legge. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la sufficienza e la concreta valutabilità degli elementi posti a fondamento del diniego, nonché il contenuto minimo della motivazione del provvedimento, tenuto conto della riservatezza delle informazioni acquisite e dell'ampia discrezionalità amministrativa nella materia.
Il parere
La Sezione ha espresso un parere interlocutorio nei sensi della motivazione. Ha rilevato che l'informativa riservata trasmessa dal Ministero afferma l'esistenza di motivi ostativi per ragioni di sicurezza della Repubblica, ma richiama fatti che, prima facie, non appaiono sufficientemente circostanziati. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non disporre, allo stato, di elementi sufficienti per verificare la sostanziale correttezza delle conclusioni ministeriali. Ha inoltre precisato che il futuro decreto di diniego non potrà essere fondato su una motivazione generica: anche se i documenti e le fonti informative restano riservati, il provvedimento dovrà indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Informativa riservata e motivi di sicurezza
L'informativa trasmessa dall'Amministrazione richiama fatti che prima facie non appaiono circostanziati; per tale ragione la Sezione non dispone, allo stato, di elementi sufficienti per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni ministeriali.
Motivazione del provvedimento di diniego
Il diniego non può essere motivato in modo generico. Pur dovendo essere preservata la riservatezza dei documenti utilizzati, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in termini sufficienti a consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.
art. 6, comma 1, lettera c), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5.
I comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa all'acquisto della cittadinanza per matrimonio.
art. 8, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 91
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato e degli altri terzi citati.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, la causa ostativa dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede una valutazione amministrativa adeguatamente supportata dagli elementi istruttori acquisiti.
- L'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle esigenze di sicurezza non esclude la necessità che i fatti posti a fondamento del diniego siano sufficientemente circostanziati da consentire il controllo sulla correttezza sostanziale della decisione.
- La riservatezza delle fonti e dei documenti informativi non consente di adottare un diniego fondato su una motivazione meramente generica: il provvedimento deve comunque esporre le ragioni ostative in misura compatibile con l'esercizio del diritto di difesa dell'interessato.
- Quando il Consiglio di Stato non dispone di elementi sufficienti per verificare la correttezza delle conclusioni amministrative in materia di sicurezza della Repubblica, può esprimere un parere interlocutorio, senza sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione discrezionale.
Diniego della cittadinanza italiana per matrimonio e ragioni di sicurezza
Il parere riguarda una richiesta del Ministero dell'interno relativa al possibile diniego della cittadinanza italiana domandata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana. L'affare concerne l'applicazione degli artt. 5, 6 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, con particolare riferimento alla causa ostativa dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti dell'istanza
L'interessato ha presentato un'istanza documentata per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, dopo avere contratto matrimonio con una cittadina italiana il 6 gennaio 2018. La disposizione consente al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza, in presenza dei requisiti temporali e degli ulteriori presupposti previsti dalla legge, purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi.
Causa ostativa e ruolo del Consiglio di Stato
L'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992 prevede che l'acquisto della cittadinanza sia precluso dalla sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Valutazione dell'istruttoria
Il Ministero ha riferito che, nel corso dell'istruttoria, erano emerse specifiche controindicazioni relative alla sicurezza della Repubblica e aveva formulato una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza. La Sezione ha tuttavia osservato che l'informativa riservata allegata alla richiesta di parere richiama fatti che, prima facie, non appaiono circostanziati.
Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in una materia delicata quale la sicurezza della Repubblica, il Consiglio di Stato ha rilevato di non disporre, allo stato, di elementi sufficienti per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative. Il parere non contiene quindi un avallo definitivo al diniego, ma segnala l'insufficienza degli elementi sottoposti all'esame della Sezione.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
La Sezione ha precisato che il provvedimento di diniego non può essere sorretto da una motivazione generica. La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate dall'Amministrazione può impedire la divulgazione integrale delle fonti, ma non elimina l'esigenza di indicare all'interessato le ragioni ostative in termini sufficienti a consentirgli l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Ne deriva che l'Amministrazione deve mantenere un equilibrio tra tutela della sicurezza e garanzie partecipative e difensive: la motivazione deve essere compatibile con la segretezza delle informazioni, ma al contempo concreta e idonea a rendere comprensibile il fondamento del diniego.
Esito del parere
La Sezione ha espresso il parere nei sensi della motivazione, con esito interlocutorio. Non ha ritenuto possibile valutare definitivamente la correttezza della proposta di diniego sulla base dell'informativa trasmessa, evidenziando la necessità che le ragioni ostative risultino adeguatamente circostanziate e che il decreto ministeriale sia specificamente motivato.
Il parere è stato redatto in duplice originale per ragioni di riservatezza: una versione digitale oscurata e una versione cartacea non oscurata destinata all'Amministrazione. Sono stati inoltre disposti l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'interessato e i terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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