Parere n. 950/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ai fini del rigetto dell'istanza di conferimento della cittadinanza italiana presentata da uno straniero coniugato con una cittadina italiana il 30 dicembre 2004. Nel corso dell'istruttoria sono emerse, sulla base di informazioni riservate, specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica. La questione consiste nello stabilire se tali elementi, pur riferiti a situazioni di fatto anche risalenti e soggetti a valutazione ampiamente discrezionale, siano idonei a giustificare il diniego ai sensi degli artt. 6, comma 1, lettera c), e 8 della legge n. 91/1992, nonché quali requisiti debba rispettare la motivazione del provvedimento fondato su documentazione riservata.
Il parere
La Sezione ha espresso parere favorevole al rigetto dell'istanza. Ha ritenuto che gli elementi informativi riservati acquisiti dall'Amministrazione, pur riferendosi a situazioni di fatto risalenti, possano rilevare quali controindicazioni alla concessione della cittadinanza per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e che la valutazione amministrativa non appaia manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole. Non sono stati ravvisati elementi idonei a porre in dubbio la correttezza delle conclusioni dell'Amministrazione. La Sezione ha tuttavia precisato che il decreto di diniego non può essere motivato in modo generico: pur mantenendo riservati i documenti utilizzati, deve indicare le ragioni ostative in misura sufficiente a consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Motivazione del diniego
Il provvedimento di diniego deve indicare in modo non generico le ragioni ostative alla concessione della cittadinanza, anche quando le informazioni poste a fondamento dell'atto siano contenute in documenti riservati.
Documentazione riservata e diritto di difesa
La riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisite dall'Amministrazione non esclude l'obbligo di esplicitare le ragioni ostative in termini tali da consentire all'interessato l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano; tali presupposti non impediscono il diniego quando ricorra la causa ostativa relativa alla sicurezza della Repubblica prevista dall'art. 6.
art. 6, comma 1, lettera c), l. 91/1992
La sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5.
Comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituiscono causa ostativa all'acquisto della cittadinanza per matrimonio.
art. 8, comma 1, l. 91/1992
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento dei dati identificativi dell'interessato e dei terzi citati, in ragione della tutela dei diritti o della dignità delle persone coinvolte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei dati personali e giustificano l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'interessato e i terzi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa autonoma ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, anche quando gli elementi informativi riguardino situazioni di fatto risalenti.
- La valutazione delle controindicazioni attinenti alla sicurezza della Repubblica rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e non è censurabile quando, sulla base degli elementi acquisiti, non risulti manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
- Il carattere riservato delle informazioni utilizzate per il diniego della cittadinanza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di motivazione: il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in modo non generico e sufficiente a consentire all'interessato l'esercizio del diritto di difesa, senza necessariamente divulgare i documenti riservati.
- Quando il diniego della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica è fondato sulla causa ostativa dell'art. 6 della legge n. 91/1992, il decreto ministeriale deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
Diniego della cittadinanza italiana per motivi di sicurezza
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato la richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana a favore di uno straniero coniugato con una cittadina italiana. Il parere è stato reso nell'ambito del procedimento previsto dalla legge n. 91/1992 per il diniego fondato su comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti dell'istanza
L'interessato aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992, dopo avere contratto matrimonio con una cittadina italiana il 30 dicembre 2004. La disposizione consente al coniuge straniero o apolide di acquistare la cittadinanza, in presenza dei requisiti temporali di residenza o di durata del matrimonio e purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né separazione personale dei coniugi.
Causa ostativa relativa alla sicurezza della Repubblica
Nel corso dell'istruttoria ministeriale sono emerse, sulla base di informazioni riservate, specifiche controindicazioni riguardanti la sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91/1992, la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica preclude l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.
L'art. 8, comma 1, stabilisce inoltre che, quando il diniego è fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto del Ministro dell'interno deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che gli elementi informativi riservati facciano riferimento a situazioni di fatto anche risalenti, ma che la loro valutazione come controindicazioni alla concessione della cittadinanza rientri nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione. Tale valutazione non è apparsa manifestamente illogica, arbitraria o irragionevole.
Allo stato degli atti, la Sezione non ha ravvisato elementi idonei a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni ministeriali e ha quindi espresso parere favorevole al rigetto dell'istanza.
Obbligo di motivazione e riservatezza
Il Consiglio di Stato ha precisato che la riservatezza della documentazione utilizzata non consente di adottare un provvedimento motivato in termini generici. Il decreto di diniego deve indicare, pur senza divulgare i documenti riservati, le ragioni ostative che hanno determinato la decisione, in modo da permettere all'interessato di esercitare l'eventuale diritto di difesa.
Il principio richiede un equilibrio tra tutela della sicurezza della Repubblica, riservatezza delle fonti e conoscibilità delle ragioni essenziali del provvedimento. La motivazione deve pertanto essere sufficientemente specifica, pur rispettando i limiti derivanti dal carattere riservato delle informazioni.
Esito
La Sezione ha espresso il parere nei sensi indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti per il rigetto della domanda di cittadinanza italiana. Per ragioni di tutela dei dati personali, ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l'interessato e gli eventuali terzi citati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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