Parere n. 948/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di parere sul diniego della concessione della cittadinanza italiana per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere conforme del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992, in relazione all'intenzione di respingere l'istanza di cittadinanza italiana presentata da una straniera coniugata con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della medesima legge. L'istruttoria amministrativa avrebbe evidenziato specifiche controindicazioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, ma l'informativa riservata trasmessa alla Sezione richiama fatti che, prima facie, non risultano sufficientemente circostanziati. La questione riguarda quindi la possibilità di valutare la fondatezza delle ragioni ostative e i requisiti motivazionali del futuro provvedimento di diniego, tenuto conto dell'ampia discrezionalità amministrativa e della riservatezza delle informazioni acquisite.
Il parere
La Sezione ha espresso un parere interlocutorio nei sensi della motivazione. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione delle ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica, ha rilevato di non disporre, allo stato, di elementi sufficienti per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative, poiché l'informativa riservata richiama fatti non prima facie circostanziati. La Sezione ha inoltre precisato che il diniego non può fondarsi su una motivazione generica: anche se i documenti sottostanti restano riservati, il provvedimento deve indicare le ragioni ostative in misura tale da consentire all'interessata l'esercizio dell'eventuale diritto di difesa.
Osservazioni
Ragioni di sicurezza della Repubblica
L'informativa riservata trasmessa dall'Amministrazione richiama fatti ostativi che, prima facie, non appaiono sufficientemente circostanziati; allo stato la Sezione non dispone quindi di elementi per valutare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative.
Motivazione del diniego
Il futuro provvedimento di diniego non può essere motivato in termini generici. Pur nel rispetto del carattere riservato dei documenti utilizzati, deve indicare le ragioni ostative in modo idoneo a consentire all'interessata l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 5 l. 91/1992
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La disposizione individua i presupposti temporali e familiari per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992
la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica costituisce causa ostativa all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 5.
art. 8, comma 1, l. 91/1992
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.
Il diniego ministeriale fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica richiede il conforme parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'interessata e i terzi citati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per matrimonio, la valutazione dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, ma deve poggiare su elementi concretamente valutabili e adeguatamente circostanziati.
- Anche quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate attinenti alla sicurezza della Repubblica, la motivazione del provvedimento non può essere generica: devono essere indicate le ragioni ostative in misura compatibile con la riservatezza e sufficiente a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
- Il parere conforme del Consiglio di Stato previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 91/1992 non può essere utilmente espresso quando gli elementi informativi sottoposti all'esame non consentono di valutare la sostanziale correttezza della conclusione amministrativa.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica
Il parere riguarda una richiesta del Ministero dell'interno relativa al diniego della cittadinanza italiana presentata da una straniera coniugata con cittadino italiano. L'affare rientra nella disciplina dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio e, in particolare, nella causa ostativa costituita dai comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Presupposti normativi
L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, consente al coniuge straniero o apolide di cittadino italiano di acquistare la cittadinanza, in presenza dei requisiti temporali di residenza o di durata del matrimonio e purché non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale.
L'art. 6, comma 1, lettera c), della stessa legge stabilisce che costituisce causa ostativa la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il Ministro dell'interno respinge l'istanza con decreto motivato e, quando il diniego dipende da ragioni di sicurezza della Repubblica, il decreto deve essere emanato su conforme parere del Consiglio di Stato.
Istruttoria amministrativa
Nel corso dell'istruttoria sono emerse, secondo il Ministero, specifiche controindicazioni riferite alla sicurezza della Repubblica, tali da condurre a una valutazione di inopportunità del conferimento della cittadinanza. L'informativa riservata trasmessa alla Sezione, tuttavia, richiama fatti che non appaiono prima facie sufficientemente circostanziati.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione riconosce che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella delicata valutazione delle ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica. Tale discrezionalità non consente però di prescindere dalla disponibilità di elementi informativi sufficientemente concreti e circostanziati.
Poiché gli elementi sottoposti all'esame non permettono, allo stato, di verificare la sostanziale correttezza delle conclusioni amministrative, la Sezione non ha espresso un parere conforme favorevole al diniego in termini definitivi, ma ha formulato il proprio parere nei sensi della motivazione.
Obbligo di motivazione e diritto di difesa
La Sezione ha precisato che il provvedimento di diniego non può essere sorretto da una motivazione generica. La riservatezza dei documenti e delle informazioni utilizzate dall'Amministrazione deve essere salvaguardata, ma il provvedimento deve comunque indicare le ragioni ostative in modo sufficiente a consentire all'interessata l'eventuale esercizio del diritto di difesa.
Conclusioni e tutela dei dati
Il parere ha natura interlocutoria, poiché allo stato non consente di valutare la correttezza sostanziale della decisione amministrativa sulla base dell'informativa trasmessa. Il documento è stato predisposto in duplice originale, con oscuramento dei dati identificativi nella versione destinata alla pubblicazione o circolazione non riservata, in applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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