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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02472/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle parti civili. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione richiama il principio per cui il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è riservato al procuratore generale e al condannato, e non è proponibile dalla parte civile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

In seguito a una sentenza della Terza Sezione della Corte di cassazione che aveva revocato una precedente decisione di legittimità e annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli nei confronti dell'imputato, le parti civili costituite hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone la revoca. Hanno inoltre depositato memoria insistendo per l'accoglimento. La Corte ha rilevato che l'impugnazione mirava a revocare una sentenza ancora non definitiva, quindi non impugnabile con ricorso per cassazione; ha inoltre osservato che, nella sostanza, si trattava di un ricorso straordinario, strumento non esperibile dalla parte civile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    strumento di impugnazione straordinaria riservato al procuratore generale e al condannato; non proponibile dalla parte civile

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è esperibile solo dai soggetti espressamente legittimati dalla legge, e non dalla parte civile neppure se incisa da statuizioni economiche accessorie.
  • Non è deducibile in cassazione una domanda volta alla revoca di una sentenza non definitiva, poiché difetta il requisito dell'impugnabilità del provvedimento impugnato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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