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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16207/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze. Dal testo emerge che con il primo motivo ha dedotto la presunta esistenza di un'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione, prospettando quindi un elemento fattuale ritenuto dai giudici di merito insussistente; con la seconda doglianza ha censurato l'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che il primo motivo mirava in realtà a recuperare un fatto eventuale e non provato, mentre il secondo era aspecifico e non contestava in modo puntuale la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la deduzione relativa all'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione fosse volta a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano escluso l'esistenza di tale autorizzazione, osservando che, se essa fosse esistita, avrebbe dovuto essere comunicata all'imputato e da lui prodotta. Ha inoltre ritenuto aspecifica la censura sulla particolare tenuità del fatto, perché la Corte di appello aveva comunque motivato espressamente sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto deve essere esclusa quando il giudice di merito motivi espressamente sull'insussistenza dei relativi presupposti; in cassazione non è sufficiente una censura generica o aspecifica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri sostanzialmente a ottenere una rivalutazione di un fatto già escluso dai giudici di merito.
  • Quando l'esistenza di un fatto giustificativo o autorizzativo è stata esclusa in fatto dai giudici di merito, il ricorrente deve censurare specificamente l'argomentazione della sentenza impugnata e non limitarsi a prospettare una mera ipotesi alternativa.
  • La censura sulla particolare tenuità del fatto è aspecifica se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che abbia già escluso i presupposti applicativi dell'art. 131-bis c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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