Cassazione Civile, Ordinanza n. 31658/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il rimborso di un finanziamento concesso a una società, con obbligo solidale anche di alcuni fideiussori. Gli ingiunti proponevano opposizione contestando, tra l'altro, la validità del rapporto di finanziamento per asserita mancanza di causa concreta: sostenevano che il mutuo fosse stato acceso per ripianare un'esposizione debitoria derivante da un conto corrente il cui saldo negativo sarebbe stato determinato da addebiti ritenuti illegittimi (capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, postergazione delle valute, tassi ultralegali). Il Tribunale respingeva l'opposizione rilevando la prova del credito e l'irrilevanza, nel giudizio sul finanziamento, delle questioni relative ai rapporti di conto corrente, che erano oggetto di altro giudizio. In appello, gli appellanti riproponevano la censura di nullità del mutuo per difetto di causa, ma la Corte territoriale la dichiarava inammissibile ritenendo che non vi fosse stata specifica censura alla statuizione di primo grado sulla inammissibilità di quella domanda. In Cassazione la società ricorrente deduceva violazione degli artt. 342 c.p.c. e 1418 c.c., sostenendo che l'atto di appello conteneva, invece, l'indicazione dei capi impugnati e le ragioni di dissenso, senza necessità di formule sacramentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel testo vigente degli artt. 342 e 434 c.p.c., l'appello è ammissibile quando contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, con argomentazioni idonee a confutare le ragioni del primo giudice, senza bisogno di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Applicando tale criterio, ha ritenuto che l'atto di appello avesse effettivamente censurato la decisione di primo grado sulla irrilevanza delle questioni relative al conto corrente, spiegando che l'eventuale inesistenza del debito su quel rapporto avrebbe inciso sulla causa del mutuo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative doglianze e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
Il medesimo criterio di specificità dei motivi vale per l'appello nel rito del lavoro, come richiamo generale al regime delle impugnazioni.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità del contratto di finanziamento per asserita mancanza di causa concreta, ma la decisione di legittimità si concentra principalmente sulla ammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dopo la riforma degli artt. 342 e 434 c.p.c., è sufficiente che l'impugnazione individui in modo chiaro i capi e le questioni contestate, con una critica argomentata alle ragioni della decisione impugnata.
- Non è necessaria la redazione di formule sacramentali né di un autonomo progetto di sentenza sostitutiva; ciò che rileva è la reale capacità dell'atto di far comprendere il dissenso rispetto alla pronuncia di primo grado.
- La censura è specifica quando si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e ne contesta il percorso logico-giuridico, anche se lo fa mediante il richiamo a fatti o rapporti ulteriori che incidono sulla pretesa azionata.
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