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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41512/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino relativa al reato previsto dall'art. 493-ter c.p., per il possesso di una carta Postepay di provenienza illecita. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) contestazione del riconoscimento del possesso penalmente rilevante sostenendo di aver raccolto la carta con l'intenzione di restituirla (assenza di animus sibi habendi); 2) contestazione del requisito del fine di profitto; 3) violazione di diritti procedurali (art. 27 Cost., art. 6 CEDU, art. 48 Carta UE) per non essere stato previamente iscritto nel registro degli indagati per il delitto di appropriazione indebita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il possesso è penalisticamente rilevante perché accompagnato dall'animus sibi habendi dimostrato dal protrarsi del possesso oltre due giorni, e il fine di profitto può essere dedotto dal potenziale uso della carta per esibire false disponibilita', con pregiudizio alla fede pubblica e all'ordine economico. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico e non confrontato con le argomentazioni della Corte di appello. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Il possesso di uno strumento di pagamento di provenienza illecita integra la fattispecie quando sussiste l'animus sibi habendi; la mera condotta di possesso puo' essere sufficiente in quanto crea un pericolo per la fede pubblica e l'ordine economico (integrazione del reato anche senza ulteriore concretizzazione del profitto).

  • art. 27, co. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la procedura; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva poiche' l'asserita responsabilita' non dipendeva dall'iscrizione a ruolo per diversa fattispecie e la censura e' risultata aspecifica.

  • art. 6, co. 2 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Invocato come garanzia del giusto processo; la Corte l'ha considerato nel contesto ma ha rigettato il motivo per insufficiente specificita' e mancato confronto con le argomentazioni del merito.

  • art. 48 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato insieme alle altre garanzie procedurali; non ha modificato l'esito perche' la censura difensiva non ha efficacemente confutato le considerazioni probatorie sulla qualita' del possesso.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 41317 del 21/11/2006, Rv. 235761

    Precedente citato per affermare che il reato puo' integrarsi anche con la mera condotta di possesso dello strumento di pagamento di provenienza illecita, in ragione del pericolo per la fede pubblica.

Massime di principio

  • Il possesso di una carta di pagamento di provenienza illecita puo' integrare il reato previsto dall'art. 493-ter c.p. se e' dimostrato l'animus sibi habendi: la conservazione della carta oltre il breve lasso temporale immediatamente successivo al ritrovamento costituisce elemento probatorio rilevante.
  • Il fine di profitto puo' essere desunto anche dalla potenzialita' di uso dello strumento (es. esibizione per dimostrare false disponibilita'); la norma tutela non solo il patrimonio individuale ma anche la fede pubblica e l'ordine economico.
  • La mancata iscrizione nel registro degli indagati per una diversa fattispecie non esclude automaticamente la responsabilita' per il possesso illecito dimostrato; le censure procedurali devono essere specifiche e confrontate con le argomentazioni di merito.
  • Per contrastare con successo accuse di possesso illecito, la difesa deve fornire prove concrete dell'intenzione immediata e effettiva di restituire (es. consegna tempestiva, testimoni, documentazione) e contestare puntualmente la nozione di animus e l'interpretazione del fine di profitto.
  • Motivi generici o aspecifici che non si confrontano con le ragioni della decisione di merito sono a rischio di inammissibilita' in sede di legittimita'.

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