Cassazione Penale, Sentenza n. 33818/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania che, in sede di riesame, aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: 1) contraddittorietà e carenza di gravi indizi, denunciando che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso la misura per un fatto analogo (capo 8) mentre il Tribunale aveva ritenuto gravi indizi per i capi 9 e 10; 2) travisamento probatorio e errata qualificazione giuridica dei fatti (sostegno che si sarebbe trattato di un rapporto civile di compravendita e, al più, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni); 3) assenza di violenza o minaccia effettiva, mancanza di finalità mafiosa e assenza di interesse personale dei coindagati; 4) infondatezza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 5) carenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di recidiva, stante l'incensuratezza del ricorrente e l'arresto dei coindagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono in parte generici e in parte manifestamente infondati. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del Tribunale che ha riscontrato gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 9 e 10, basandosi sullinsieme delle intercettazioni e sul contesto territoriale (notoria caratura mafiosa di uno degli emissari, collegamento con il clan Santapaola). La Corte ha confermato la correttezza della qualificazione dei fatti come estorsione aggravata dalla finalità mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), escludendo la riconducibilità al mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che sono emersi danni e condotte coercitive non riconducibili a diritti tutelabili civilisticamente. Ha affermato che l'aggravante si applica anche quando solo alcuni concorrenti abbiano materialmente usato il metodo mafioso, se la dinamica e il contesto indicano la finalità di agevolare il sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto motivato il giudizio del Tribunale circa il pericolo di recidiva in relazione al contesto e alla ripetizione dei comportamenti illeciti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Laggravante si applica quando la condotta sia finalizzata ad agevolare l'attività del sodalizio mafioso; non è necessario che esista un'associazione formale o che tutti i concorrenti abbiano materialmente usato il metodo mafioso: basta che la violenza o la minaccia assumano carattere mafioso e che la finalità di agevolazione sia desumibile dal contesto.
La fattispecie estorsiva comprende anche forme di 'estorsione ambientale' perpetrate da soggetti notoriamente inseriti in gruppi criminali il cui potere intimidatorio è percepito come reale. Se ricorre la finalità mafiosa, la fattispecie si inquadra nell'estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 insieme all'art. 629.
Richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); la Corte ha ritenuto inapplicabile tale ricostruzione quando ricorrono coercizione, danni ulteriori e finalità di agevolazione del sodalizio mafioso.
Massime di principio
- La qualificazione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni si decide in base all'esistenza di coercizione o danni non riconducibili a un diritto civilisticamente tutelabile: la mera pretesa di somme non saldate può diventare estorsione se accompagnata da violenza o minaccia e da una pressione riconoscibile come effettiva.
- L'estorsione 'ambientale' e laggravante mafiosa possono essere desunte dal contesto territoriale, dalla notorietà degli emissari e dalle intercettazioni, anche in assenza di un'associazione formalmente contestata: la finalità di agevolare il clan può emergere da allusioni, modalità di spartizione delle somme o dalla reputazione degli attori.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. si applica anche a concorrenti che non hanno materialmente posto in essere la minaccia, se risultano coinvolti in un accordo finalizzato ad agevolare il sodalizio mafioso e consapevoli della caratura criminale degli emissari.
- In sede di cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto non viziate da illogicità: l'interpretazione delle intercettazioni e la ricostruzione del contesto sono compito del giudice di merito e possono essere impugnate solo per vizi motivazionali evidenti.
- Nelle valutazioni cautelari la gravità del contesto, la ripetizione dei comportamenti illeciti e i collegamenti con ambienti mafiosi possono giustificare misure cautelari anche in presenza di formale incensuratezza del soggetto.
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