Cassazione Penale, Ordinanza n. 31279/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte di cassazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile, con procedimento de plano, il suo ricorso straordinario per errore di fatto proposto contro una precedente sentenza della Quinta Sezione penale. Con il ricorso per cassazione contro l'ordinanza ha dedotto: 1) la nullità del provvedimento per omessa notificazione al difensore dell'avviso dell'udienza camerale; 2) l'erronea qualificazione delle doglianze del ricorso straordinario come censure di merito, sostenendo invece che esse denunciavano un errore di fatto determinato da svista percettiva della Corte di legittimità nella lettura degli atti processuali e delle decisioni di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'adozione della procedura de plano per la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. quando esso sia proposto fuori dei casi tassativamente previsti. Ne ha fatto discendere l'irrilevanza della doglianza relativa alla mancata notificazione dell'avviso di udienza camerale, poiché in tali ipotesi l'udienza non deve essere fissata. Ha inoltre ribadito che l'errore di fatto deducibile ex art. 625-bis c.p.p. è solo un errore percettivo o una svista/quivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, mentre restano esclusi gli errori di valutazione o interpretazione giuridica. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore di fatto è rimedio tassativo; se proposto fuori dei casi previsti dalla legge, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano, senza fissare udienza camerale né instaurare contraddittorio preventivo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
L'errore di fatto deducibile è limitato a un errore percettivo dovuto a svista o equivoco nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non comprende errori di valutazione o di interpretazione giuridica.
Rimedio straordinario azionabile solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo se fondato su un vero errore percettivo interno al giudizio di legittimità; restano esclusi i motivi che in sostanza contestano valutazioni o interpretazioni giuridiche.
- Quando il ricorso straordinario è proposto fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 625-bis c.p.p., la sua inammissibilità può essere dichiarata de plano, senza previa fissazione dell'udienza camerale.
- L'eventuale mancata notificazione dell'avviso di udienza non produce invalidità se il provvedimento era correttamente adottabile senza udienza, perché il contraddittorio preventivo non è dovuto in caso di manifesta inammissibilità del rimedio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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