Cassazione Penale, Sentenza n. 11754/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non convalidava l'arresto in flagranza e respingeva la richiesta di custodia cautelare in carcere per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate; il Procuratore deduceva la nullità dell'udienza di convalida per mancata/notifica del decreto di fissazione (comunicazione inviata a un indirizzo PEC che la Procura riteneva non più utilizzato) e censurava la presunta contraddittorietà della motivazione, sostenendo che i fatti non erano di minima gravità e che la pericolosità dell'indagato (sottoposto al regime 41-bis) giustificava arresto e custodia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e priva di elementi probatori circa l'inidoneità dell'indirizzo PEC utilizzato per la comunicazione, sottolineando che l'onere di fornire riscontri spettava al ricorrente. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il GIP ha compiuto un controllo di mera ragionevolezza, limitandosi agli elementi noti agli operanti; i fatti erano avvenuti all'interno della cella utilizzando un bastone, la condizione di restrizione impediva un'ulteriore evoluzione criminosa e l'arresto è stato eseguito oltre un'ora dopo i fatti, con ciò venendo meno anche il requisito della flagranza.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 354 del 1975
Richiamato come fattore di contesto relativo al regime carcerario dell'indagato; la Corte valuta che tale condizione detentiva incide sulla reale pericolosità pratica e sulla possibilità di evoluzione del fatto.
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020
Richiamato per indicare che il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ossia con modalità semplificate di trattazione del ricorso.
art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n.1057
Ulteriore richiamo normativo relativo alla trattazione cartolare del procedimento (contesto procedurale citato nell'atto).
Giurisprudenza (Sez.5, n.1814 del 26/10/2015, Rv. 265885)
Principio secondo cui il giudice della convalida deve effettuare un controllo di mera ragionevolezza sulla decisione di procedere all'arresto, basandosi sugli elementi noti al momento, senza trasformare l'udienza in accertamento della responsabilità penale.
Massime di principio
- L'onere di provare l'inidoneità o la mancata ricezione di una comunicazione (anche via PEC) grava sulla parte che solleva l'eccezione; mere affermazioni non sostituite da documentazione (es. attestazioni di cancelleria) sono insufficienti.
- Il giudice della convalida esercita un controllo di mera ragionevolezza sulla legittimità dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria, valutando se la scelta rientrava nella discrezionalità sulla base degli elementi noti al momento, senza procedere a un accertamento di responsabilità.
- Condotte commesse mentre l'indagato è già ristretto (es. all'interno della cella) possono ridurre la gravità pratica e la possibilità di evoluzione del reato, influenzando negativamente la necessità dell'arresto o della misura cautelare.
- Il tempo trascorso tra la commissione del fatto e l'arresto incide sulla sussistenza della flagranza: un ritardo significativo può farne venir meno i presupposti.
- La gravità mentale o il passato criminale dell'indagato (come la detenzione in regime 41-bis) non sono, di per sé, sufficienti a giustificare l'arresto in flagranza o la custodia cautelare; è necessario un collegamento concreto tra tali condizioni e la pericolosità valutata rispetto al fatto specifico.
- Per impugnare con successo vizi procedurali relativi a notifiche o comunicazioni è opportuno produrre elementi di riscontro oggettivi (es. certificazioni di cancelleria, log di sistema PEC, ricevute) che dimostrino il vizio denunciato.
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