Cassazione Penale, Sentenza n. 46837/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata per estorsione continuata). Il ricorrente deduceva carenza e illogicita' della motivazione in relazione all'esigenza di prevenzione speciale (pericolo di reiterazione), lamentava errata applicazione del principio di proporzionalita' ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen. e richiamava il comportamento collaborativo reso in interrogatorio, l'assenza di precedenti definitivi simili e la presunta esiguita' della residua pena tale da escludere il regime piu' afflittivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il Tribunale del riesame aveva fornito motivazione congrua e non illogica sul pericolo di reiterazione, richiamando la gravita' dei fatti e il fatto che parte delle condotte erano state commesse mentre l'imputato era gia' ai domiciliari per fatti analoghi; le dichiarazioni negatorie dell'indagato non sono state considerate comportamento collaborativo idoneo ad escludere le esigenze cautelari; la condanna in primo grado ha rafforzato la fondatezza dell'accusa e non ha attenuato il rischio. Quanto alla proporzionalita', il giudice ha valutato che la residua pena e la circostanza delle condotte commesse in regime domiciliare rendono inadeguate misure meno afflittive. Il ricorrente e' stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la condizione detentiva deve essere comunicata al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
appello per il riesame avverso provvedimenti cautelari
Usato per inquadrare la competenza dell'appello cautelare; il giudice del riesame deve confrontarsi anche con novita' sopravvenute nel corso del procedimento
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
esigenza speciale di prevenzione (pericolo di reiterazione)
È il fondamento della misura cautelare: il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione anche per le condotte commesse durante precedente misura cautelare
art. 275 comma 2 (e comma 2‑bis) cod. proc. pen.
criteri di adeguatezza e proporzionalita' delle misure
Valutazione della proporzionalita' della custodia rispetto alla gravita' del fatto e alla pena prevedibile; la Corte ha ritenuto che la residua pena e la modalita' delle condotte non giustificassero misure meno afflittive
motivi di cassazione (lett. b) e lett. e))
Gli assunti di vizio di motivazione e di violazione di legge sono stati esaminati e respinti come manifestamente infondati
condanna per spese e sanzione per ricorso manifestamente infondato
La Corte ha ritenuto la causa di inammissibilita' frutto di colpa e ha irrogato la sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende
art. 94 comma 1‑ter disposizioni attuative cod. proc. pen.
adempimenti del direttore dell'istituto penitenziario in caso di condizione detentiva
La sentenza richiama l'obbligo del direttore dell'istituto di curare gli adempimenti previsti dalla norma riguardanti la posizione detentiva del condannato/indagato
possibilita' di richiesta di trattazione orale; contraddittorio scritto ove non richiesto
Procedura trattata con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale
Massime di principio
- La custodia cautelare puo' essere mantenuta quando emergono gravi indizi e, soprattutto, quando le condotte contestate sono state commesse durante una precedente misura cautelare: questo aggravio rafforza il pericolo di reiterazione
- Le dichiarazioni negatorie rese dall'indagato non bastano di per se' a dimostrare collaborazione efficace; il giudice valuta la loro congruenza con elementi oggettivi e probatori
- Una condanna di primo grado sopravvenuta tende normalmente a confermare la fondatezza dell'imputazione e puo' rendere piu' pregnante l'esigenza cautelare, non viceversa
- Nella valutazione di adeguatezza e proporzionalita' della misura cautelare il giudice tiene conto della gravita' del reato, della modalita' di commissione, della durata gia' scontata della misura e della residua pena; la sola prospettiva di una residua pena sotto soglie normative non elimina automaticamente il carcere
- Gli appelli cautelari ai sensi dell'art. 310 richiedono che il giudice del riesame consideri ogni novita' sopravvenuta; pero' le novita' possono confermare anziche' attenuare le esigenze cautelari
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati puo' comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente
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