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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28074/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una condotta qualificata come callida, decettiva e intenzionale, distinta dal mero inadempimento e dall'insolvenza fraudolenta, con aggravamento ricollegato al fatto che l'intera contrattazione si era svolta online e a distanza. La Corte di cassazione rileva tuttavia che i motivi di impugnazione erano connotati da assoluta genericità e aspecificità, perché privi della specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p., e sostanzialmente sovrapponibili ai motivi già dedotti in appello. La parte civile ha depositato conclusioni con nota spese, chiedendo la conferma della decisione impugnata, ma senza sviluppare una autonoma argomentazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici, ripetitivi e soltanto apparenti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese, perché la memoria si era limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata senza un reale sforzo argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mancanza di specificità rende il motivo aspecifico e dunque inidoneo a svolgere la funzione di critica argomentata della decisione impugnata.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    La genericità e aspecificità dei motivi determinano l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello è inidonea.
  • Sono inammissibili i motivi che risultano ripetitivi, aspecifici o soltanto apparenti, perché non assolvono alla funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato.
  • Quando la Corte di merito abbia spiegato in modo congruo la natura fraudolenta e intenzionale della condotta, non è sufficiente un ricorso che non si misuri concretamente con tale ratio decidendi.
  • La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile non può essere accolta se la parte si limita a chiedere la conferma della sentenza impugnata senza offrire un autonomo sviluppo difensivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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