Cassazione Penale, Ordinanza n. 18213/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Con il primo motivo la difesa ha dedotto, congiuntamente, l'inosservanza dell'art. 341-bis c.p., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova, ma la censura in sostanza mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo è stata dedotta l'inosservanza dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte rileva inoltre che le censure sono state ribadite con memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur formalmente prospettato come vizio di legittimità, sostanzialmente sollecitava un nuovo apprezzamento delle prove, non consentito in sede di legittimità. Ha dichiarato il secondo motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata; comunque la Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva congruamente escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando modalità della condotta e tenore delle espressioni rivolte ai pubblici ufficiali. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata; la Corte non ne esamina nel merito la sussistenza, limitandosi a rilevare che le censure del ricorrente miravano a una rivalutazione del fatto e della prova.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché, secondo la motivazione di merito richiamata dalla Corte, le modalità della condotta e il tenore delle espressioni rivolte ai pubblici ufficiali non consentivano di riconoscere la causa di non punibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la censura è aspecifica e inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità concrete della condotta e il tenore offensivo delle espressioni utilizzate rendano non compatibile l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., e tale valutazione di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18188/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18190/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18193/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18194/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18195/2025 del 14/05/2025
- ordinanza_penale · 14 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18197/2025 del 14/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →