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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12974/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto avverso un'ordinanza dibattimentale fuori dei casi in cui è ammesso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica che, nonostante l'opposizione della difesa, aveva disposto l'acquisizione di una trascrizione nel fascicolo del dibattimento. Il ricorso mirava a censurare tale ordinanza dibattimentale. La Corte, tuttavia, ha rilevato che l'impugnazione era proposta fuori dei casi consentiti, perché avverso un'ordinanza dibattimentale non rientrante nell'ipotesi richiamata dall'art. 586, comma 3, c.p.p., e ha quindi dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza formalità, quando la causa di inammissibilità emerge ictu oculi dagli atti.

  • art. 586, comma 3 c.p.p.

    È richiamato quale limite oggettivo all'impugnazione: il ricorso era stato proposto contro un'ordinanza dibattimentale al di fuori dell'ipotesi prevista dalla norma.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando viene proposto contro un'ordinanza dibattimentale al di fuori dei casi espressamente consentiti dal codice di rito.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso risulta evidente dagli atti, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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