Cassazione Penale, Sentenza n. 29185/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il procedimento riguarda due imputati tratti a giudizio per danneggiamento commesso in concorso e in continuazione, contestato in relazione a ripetuti fatti verificatisi all’interno del Parco dell’Isonzo in San Canzian d’Isonzo. Il Tribunale di Gorizia, con ordinanza del 16 febbraio 2026, ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace, ritenendo che la fattispecie rientrasse nella competenza di quest’ultimo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 274/2000, in quanto avrebbe riguardato un danneggiamento semplice, peraltro procedibile a querela. Dopo la citazione a giudizio davanti al Giudice di pace, il pubblico ministero ha chiesto di sollevare conflitto negativo di competenza; il Giudice di pace ha quindi rimesso la questione alla Corte di cassazione, dubitando dell’attuale richiamo all’art. 635, primo comma, c.p. contenuto nella norma sulla competenza del giudice di pace. Il ricorso/prospettazione verte dunque sulla corretta individuazione del giudice competente per materia alla luce della riforma del danneggiamento operata dal d.lgs. 7/2016 e della successiva disciplina sulla procedibilità a querela introdotta nel 2022 e estesa nel 2024.
La decisione
La Corte ha preliminarmente qualificato la situazione come effettivo conflitto negativo di competenza, poiché entrambi gli uffici giudiziari avevano negato la propria cognizione sulla medesima questione. Nel merito ha ritenuto che l’attuale formulazione dell’art. 635 c.p. non consenta più di ricondurre il fatto alla competenza del giudice di pace: la depenalizzazione del danneggiamento semplice ha eliminato dall’area penale la fattispecie originariamente richiamata dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 274/2000, mentre le condotte ancora penalmente rilevanti ai commi primo e secondo dell’art. 635 c.p. restano attratte nella competenza del tribunale. È stata inoltre ritenuta irrilevante, ai fini della competenza, la successiva previsione della procedibilità a querela, perché la norma sulla competenza del giudice di pace non richiama il regime di procedibilità. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Gorizia, disponendo la trasmissione degli atti.
Norme richiamate
Nella formulazione attuale il delitto di danneggiamento, sia semplice sia aggravato, non è devoluto alla competenza del giudice di pace; le condotte penalmente rilevanti restano nella competenza del tribunale. La successiva procedibilità a querela non incide sulla competenza.
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La disposizione va letta in riferimento alla fattispecie di danneggiamento semplice originaria, non più esistente come reato dopo la depenalizzazione; non si estende alle fattispecie oggi tipizzate dall’art. 635 c.p.
art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Ha depenalizzato il danneggiamento semplice, trasformandolo in illecito civile e sottraendolo all’area del penalmente rilevante.
art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
Qualifica come illeciti civili i fatti di danneggiamento semplice al di fuori dei casi penalmente rilevanti di cui all’art. 635 c.p. e altre norme collegate.
art. 2, comma 3, lett. a), n. 5, legge 28 novembre 2014, n. 67
La legge delega per la riforma sanzionatoria contemplava l’abrogazione del reato di danneggiamento semplice già devoluto al giudice di pace.
art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di danneggiamento, ma tale dato non incide sulla competenza per materia.
art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31
Ha esteso la disciplina della procedibilità a querela, senza effetti sulla ripartizione della competenza tra giudice di pace e tribunale.
Richiamati nella contestazione per indicare, rispettivamente, la continuazione e il concorso di persone nel reato.
Massime di principio
- Quando una norma sulla competenza per materia richiama una fattispecie penale che, per effetto di una depenalizzazione, non esiste più come reato, quel richiamo non può essere automaticamente esteso alle nuove figure residue della stessa incriminazione se queste sono oggi collocate in un diverso segmento sanzionatorio e con diversa competenza.
- La sopravvenuta procedibilità a querela di un reato non è di per sé idonea a spostarne la competenza per materia, se la norma attributiva della competenza non collega espressamente tale criterio al regime di procedibilità.
- Per il danneggiamento, la depenalizzazione del fatto semplice e la successiva riformulazione dell’art. 635 c.p. determinano che le ipotesi oggi penalmente punibili restino devolute al tribunale, mentre il precedente ambito di competenza del giudice di pace non può essere mantenuto in via analogica.
- In presenza di un vero conflitto negativo di competenza, la Corte di cassazione deve individuare il giudice competente in base all’attuale assetto normativo, verificando se la fattispecie originariamente richiamata dalla norma attributiva di competenza sia ancora vigente come reato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29102/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29106/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29108/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29109/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29110/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29111/2026 del 31/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →