Sentenza n. 3758/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 13696/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione relativa alla realizzazione abusiva di una casa di abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione n. 528 del 18 dicembre 2012, avente a oggetto una casa di abitazione abusivamente realizzata. Nel corso del giudizio d'appello l'appellante ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia all'appello, senza opposizione del Comune appellato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, notificata all'amministrazione appellata, e della mancata opposizione del Comune. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la sentenza di primo grado e contro l'ordinanza di demolizione. Le spese del grado d'appello sono state compensate tra le parti in ragione dell'evoluzione processuale della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia all'appello, non opposta dalla parte costituita, conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni applicabili al giudizio.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e agli effetti processuali della rinuncia.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
Richiamato quale base normativa per la trattazione da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, ritualmente notificata alla parte costituita e non seguita da opposizione, determina l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia all'appello, il giudice non esamina nel merito le censure proposte contro la sentenza di primo grado o contro l'atto amministrativo originariamente impugnato.
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