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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13054/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, nell'appello cautelare proposto da De Bortoli avverso il rigetto della richiesta di dichiarare la perdita di efficacia della custodia cautelare, aveva rilevato d'ufficio la perdita di efficacia della misura ex art. 27 c.p.p. ritenendo che la trasmissione degli atti dal Gip di Torino avesse implicato la declinatoria di competenza e che, non essendo stata rinnovata la misura entro 20 giorni, questa fosse venuta meno. Il Procuratore distrettuale ha invece sostenuto che la mera trasmissione di atti tra uffici della Procura (anche in forza dell'art. 54 c.p.p.) o una comunicazione del Gip non equivalgono a formale pronuncia declinatoria di competenza da parte del giudice e quindi non producono, di per sé, la perdita di efficacia della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la trasmissione di atti tra uffici della Procura e la nota del Gip di Torino non costituiscono una formale declinatoria di competenza e pertanto non possono determinare l'automatica perdita di efficacia della misura cautelare per mancato rinnovo entro 20 giorni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede una pronuncia formale di declinatoria di competenza perché operi l'effetto previsto dall'art. 27 c.p.p. Ha altresì ricordato che il giudice che applica una misura, invece di ricusare la cognizione, stabilizza il procedimento. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Venezia per una nuova valutazione dell'appello cautelare (ai sensi dell'art. 310 c.p.p.) nel rispetto dei principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 27 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 27 nel senso che la perdita di efficacia della misura cautelare si verifica solo in seguito a formale dichiarazione del giudice che abbia adottato la misura, se questa non sia seguita, nei venti giorni successivi, dall'adozione di un nuovo titolo cautelare da parte del giudice dichiarato competente.

  • art. 54 cod. proc. pen.

    La trasmissione del procedimento tra uffici di Procura per ragioni di competenza non ha di per sé efficacia declinatoria di competenza giudiziaria; si tratta di un provvedimento amministrativo/organizzativo che non invalida un atto giurisdizionale senza formale pronuncia del giudice.

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta difensiva di retrodatazione dei termini di fase; la Corte ordina che la valutazione dell'istanza di retrodatazione sia riesaminata dal giudice competente secondo i principi indicati.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rinvio: il giudice adito in sede d'impugnazione è stato incaricato di riesaminare l'appello cautelare sul presupposto della corretta applicazione delle norme sulla competenza e sulla efficacia delle misure.

  • art. 391, comma 5 cod. proc. pen.

    Citato con riferimento alla giurisprudenza che ha stabilito che, quando la misura sia stata disposta dal giudice della convalida in luogo diverso da quello del reato, solo la formale dichiarazione di incompetenza determina l'inefficacia della misura non rinnovata.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione: la mancata ricusazione o declinatoria formale da parte del giudice e l'applicazione comunque della misura importano stabilizzazione del procedimento.

  • art. 291, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiama il potere/dovere del giudice dell'impugnazione di verificare la sussistenza delle condizioni che hanno portato all'adozione del provvedimento impugnato.

  • art. 24 cod. proc. pen.

    Richiamato nel senso che il giudice dell'impugnazione ha il potere di valutare la competenza del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La mera trasmissione di atti tra uffici della Procura (anche ai sensi dell'art. 54 c.p.p.) o una comunicazione del giudice non equivalgono a una formale pronuncia declinatoria di competenza e non determinano automaticamente la perdita di efficacia di una misura cautelare.
  • La perdita di efficacia della custodia cautelare per mancato rinnovo nei 20 giorni ai sensi dell'art. 27 c.p.p. si verifica solo dopo una formale dichiarazione di incompetenza del giudice che ha disposto la misura, non per atti amministrativi o comunicazioni non formali.
  • Se il giudice ritenuto competente esercita comunque la sua funzione applicando la misura invece di ricusare la cognizione, l'atto di applicazione stabilizza il procedimento e non può essere considerato automaticamente invalido per mera questione di competenza.
  • Il giudice dell'impugnazione ha il potere e l'onere di verificare la correttezza della competenza e la legittimità del provvedimento impugnato e, se necessario, annullare e rinviare per nuova decisione sul merito cautelare.
  • In casi analoghi è necessario verificare sempre la presenza di una pronuncia formale di declinatoria o di conflitto di competenza prima di ritenere venuta meno una misura cautelare; le decisioni basate su atti di trasmissione tra Procure vanno valutate con cautela.

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