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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20918/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto del deposito dell'atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, con accettazione della controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese, in ragione dell'adesione del controricorrente alla rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Nel giudizio di merito, gli acquirenti avevano chiesto l'accertamento dell'esatto confine tra il fabbricato da loro acquistato e il bene rimasto in proprietà del consorzio, sostenendo che il contratto di compravendita del 28 novembre 2007 comportasse un diverso limite di proprietà e la conseguente apposizione del termine. Avevano inoltre chiesto la risoluzione per inadempimento di un successivo accordo precontrattuale relativo alla vendita di un locale magazzino contiguo, con restituzione dell'anticipo versato. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, negando che dagli atti risultasse l'acquisto anche della porzione di fabbricato oggetto della pretesa di regolamento dei confini e ritenendo che non vi fosse stato un accordo definitivo sulla seconda vendita, poiché la proposta era stata revocata prima dell'accettazione. In cassazione gli originari attori hanno proposto ricorso con due motivi, ma dal testo non emergono il contenuto analitico dei motivi stessi, perché il giudizio si è poi estinto per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando sia ritualmente effettuata e seguita dall'accettazione della controparte

  • art. 391 c.p.c.

    l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia comporta la regolazione delle spese secondo le regole previste dalla norma; nel caso concreto nulla è stato disposto sulle spese per l'adesione del controricorrente

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di adesione del controricorrente alla rinuncia, la Corte ha disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
  • Quando il controricorrente aderisce alla rinuncia al ricorso, la Corte può disporre che nulla sia dovuto a titolo di spese.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni ulteriore scrutinio sui motivi di ricorso e sulle censure formulate contro la sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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