Cassazione Civile, Ordinanza n. 31667/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società postale)
La controversia
La controversia nasce dall’abusivo incasso, presso uno sportello postale, di un assegno di traenza non trasferibile emesso da una banca in favore di un danneggiato per la liquidazione di un sinistro. La compagnia assicurativa, mittente del titolo, aveva agito nei confronti dell’istituto che aveva negoziato l’assegno, chiedendo il risarcimento del danno. Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto esclusiva la responsabilità dell’istituto negoziatore, valorizzando la mancata diligenza professionale nell’identificazione del presentatore e ritenendo irrilevante, ai fini del concorso di colpa, la modalità di spedizione del titolo. La società postale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 43 r.d. 1736/1933, degli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito aveva reso una valutazione sostanzialmente oggettiva della responsabilità del negoziatore, mentre la diligenza va apprezzata in concreto in base al documento esibito dal presentatore e alle sue caratteristiche identificative; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 83 d.P.R. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004, dell’art. 1227, comma 1, c.c. e dell’art. 43 della legge assegni, deducendo che la spedizione dell’assegno per posta ordinaria da parte dell’assicurazione aveva esposto volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito, integrando un antecedente causale idoneo a fondare il concorso di colpa del mittente stesso. La compagnia assicurativa ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché rivaluti la controversia applicando i principi affermati in tema di diligenza professionale del negoziatore dell’assegno e di concorso di colpa del mittente che abbia spedito il titolo con modalità non idonee a garantirne la sicurezza. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
La responsabilità del negoziatore dell’assegno va valutata in relazione alla diligenza professionale esigibile nella concreta operazione di pagamento e all’idoneità del documento esibito dal presentatore a fungere da valido elemento identificativo.
Richiamato quale parametro di responsabilità contrattuale, ma il tema centrale è la corretta imputazione della colpa nell’attività di negoziazione del titolo.
La diligenza professionale costituisce clausola generale da integrare in concreto secondo standard valutativi dell’ordinamento; il relativo giudizio è di diritto ed è censurabile in cassazione se si discosta dai principi consolidati.
Richiamato nel motivo come norma pertinente alla circolazione e legittimazione cartolare, senza una specifica autonoma elaborazione nella decisione.
La spedizione dell’assegno a mezzo posta ordinaria può integrare concorso colposo del mittente, poiché espone volontariamente il bene a un rischio superiore a quello consentito dalla normale prudenza.
Richiamato a sostegno della censura sulla spedizione postale del titolo e del rischio connesso alle modalità di consegna.
d.m. 26 febbraio 2004
Richiamato in relazione alla disciplina del servizio postale e alla carta della qualità del servizio pubblico postale, quale contesto delle modalità di trasmissione del titolo.
art. 43 legge assegni
Richiamato insieme alle altre norme per sostenere le regole di circolazione e pagamento dell’assegno non trasferibile.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla responsabilità dell’intermediario che negozia un assegno di traenza, la diligenza professionale non può essere valutata in astratto o in modo oggettivato, ma deve essere apprezzata in concreto, con riguardo alla tipologia del documento esibito dal presentatore e alla sua effettiva idoneità identificativa.
- L’omesso riscontro del corretto parametro di diligenza professionale integra un vizio di diritto censurabile in cassazione quando il giudice di merito si discosti dagli standard valutativi consolidati.
- La spedizione di un assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria può costituire condotta colposa del mittente, idonea a fondare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.
- In presenza di sottrazione del titolo e incasso da parte di soggetto non legittimato, la responsabilità dell’intermediario negoziatore e il concorso colposo del mittente possono concorrere nella causazione del danno, da accertarsi secondo le concrete modalità della vicenda.
- rami":["Commerciale","Obbligazioni","Processo civile"],"materie":["Titoli di credito","Inadempimento","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Buona fede e correttezza","Concorso di colpa"]} }]}}]}]}] } }] }]}]}}]}]}] }]}]}]} ]}}]}]}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} ]} }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]} }]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]{
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