Cassazione Civile, Ordinanza n. 08776/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente idrico)
La controversia
Una società proprietaria di un fondo ha impugnato un decreto di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 emesso da un soggetto operante nel settore idrico, con cui veniva acquisita l’intera particella catastale e liquidato un indennizzo. La società ha contestato il provvedimento deducendone l’illegittimità per eccesso di potere, assumendo che l’acquisizione avesse riguardato anche porzioni di terreno non interessate dalle opere e chiedendo, in sostanza, che l’atto fosse sostituito da una mera servitù di acquedotto. Il giudizio, dopo una prima declinatoria di giurisdizione del TAR in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ha dato luogo a conflitto negativo di giurisdizione, sollevato d’ufficio dal TRAP, che dubitava della propria giurisdizione.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto dichiarando la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Ha ritenuto che la controversia riguardasse un atto amministrativo in materia di acque pubbliche, idoneo a incidere in modo diretto e immediato sul regime delle acque e sul relativo demanio, essendo l’atto adottato da un soggetto deputato alla gestione del sistema idrico e finalizzato alla realizzazione di un’opera idraulica. Nessuna pronuncia sulle spese è stata emessa per la mancata attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
norma che consente l’acquisizione sanante del bene; nel caso, il decreto emesso su tale base è stato qualificato come atto impugnabile nella giurisdizione delle acque perché relativo a un’opera idraulica.
art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775/1933
attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione di legittimità sui ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche, anche se non provenienti da amministrazioni istituzionalmente preposte al settore.
art. 59, comma 3, l. n. 69/2009
richiamato per la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione.
richiamato per la trattazione camerale del regolamento di giurisdizione.
Massime di principio
- Rientrano nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche tutte le controversie che abbiano a oggetto atti amministrativi incidenti in modo immediato e diretto sul regime delle acque pubbliche o sul relativo demanio.
- La giurisdizione speciale delle acque opera anche quando l’atto sia emanato da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione istituzionalmente preposta alla cura delle acque, purché l’atto sia funzionalmente e materialmente riferibile alla materia idrica.
- Se il provvedimento contestato è finalizzato alla realizzazione di un’opera idraulica e la doglianza investe vizi di legittimità dell’atto, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice speciale delle acque.
- In presenza di conflitto negativo di giurisdizione, la Corte può risolvere il contrasto individuando il giudice munito di giurisdizione, senza statuire sulle spese ove le parti non abbiano svolto difese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08680/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08682/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08683/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08684/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08685/2023 del 28/03/2023
- ordinanza_civile · 28 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08686/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →