Cassazione Penale, Ordinanza n. 37044/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto in abitazione, deducendo due censure. Con il primo motivo ha sostenuto l'intervenuta prescrizione del reato; la doglianza era fondata sulla disciplina della recidiva contestata e riconosciuta in appello. Con il secondo motivo ha contestato la ricostruzione probatoria, mirando sostanzialmente a rimettere in discussione l'attendibilità dell'individuazione fotografica eseguita nell'immediatezza dalla persona offesa, già ritenuta credibile dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo ex art. 157, comma 2, c.p. e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo ex art. 161, comma 2, c.p., senza violare il ne bis in idem sostanziale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, oltre che sostanzialmente reiterativo dei motivi di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
individua il reato per cui l'imputato era stato condannato in appello, ossia il furto in abitazione.
la recidiva a effetto speciale incide sul termine minimo di prescrizione del reato.
in presenza di atti interruttivi, la recidiva a effetto speciale incide anche sul termine massimo di prescrizione.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
la Corte esclude che la disciplina della recidiva ai fini della prescrizione integri violazione del ne bis in idem sostanziale tutelato dalla norma convenzionale.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, può incidere sia sul termine minimo sia sul termine massimo di prescrizione, secondo la disciplina degli artt. 157 e 161 c.p., senza determinare duplicazione sanzionatoria vietata.
- Il principio del ne bis in idem sostanziale non impedisce che una circostanza aggravante come la recidiva produca effetti sul calcolo della prescrizione, poiché la prescrizione non rientra nell'ambito di tutela dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito, salvo il controllo sulla manifesta illogicità della motivazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare argomentazioni già prospettate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
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