Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42690/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Sostiene vizio di motivazione: il controllo elettronico sarebbe idoneo a prevenire l'allontanamento e l'evasione; il decorso del tempo e la condanna in primo grado suscettibile di diminuzione, la sua presunta buona condotta e l'assenza di precedenti dovrebbero indicare attenuazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la valutazione del Tribunale che aveva motivato l'insussistenza di idoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, per la particolare pericolosità del comportamento (detenzione di arma con matricola abrasa e ricettazione) e per i concreti indizi di collegamento con la criminalità organizzata, la mancanza di elementi di resipiscenza e la responsabilità ormai consolidata. È stato affermato che il mero decorso del tempo non è sufficiente per la sostituzione della misura e che l'assenza di precedenti può risultare irrilevante alla luce degli elementi di fatto. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Il braccialetto elettronico è uno strumento di controllo applicabile alle misure cautelari esistenti e non costituisce una nuova misura cautelare autonoma; il giudice deve motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto quando non ricorre una presunzione di adeguatezza, salvo che la compatibilità degli arresti domiciliari sia esclusa in radice per specifiche ragioni.

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata come possibilità di ulteriore diminuzione della pena in caso di rinuncia all'appello; la prospettiva di una riduzione della pena può essere allegata dal ricorrente come elemento a sostegno di attenuazione delle esigenze cautelari, ma non è decisiva se altre circostanze ostano alla concessione della misura attenuata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola la condanna alle spese nel giudizio di legittimità: la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà del detenuto.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (riforma del braccialetto elettronico)

    Ha introdotto la disciplina attuale sull'uso dei presidi elettronici; richiamata per il principio che, a seguito della riforma, il giudice deve motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari rafforzati salvo quando la compatibilità sia esclusa in radice.

Massime di principio

  • Il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari è rimesso al giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo se emerge carenza logica o motivazionale.
  • Il mero decorso del tempo in custodia cautelare non è sufficiente, da solo, a giustificare la sostituzione della misura: va valutato insieme ad altri elementi concreti che attestino l'affievolimento delle esigenze cautelari.
  • L'impiego del braccialetto elettronico non determina automaticamente l'adeguatezza degli arresti domiciliari; il giudice deve valutare se, anche con il presidio elettronico, il rischio di reiterazione del reato o di evasione sia effettivamente contenibile.
  • La gravità della condotta e gli indizi di collegamento con la criminalità organizzata possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere anche in presenza di assenza di precedenti o di elementi positivi soggettivi.
  • L'assenza di precedenti penali o di carichi pendenti può essere ritenuta irrilevante ove altri elementi (modalità di commissione del reato, responsabilità consolidata, mancanza di resipiscenza) rendano negativa la prognosi di affidabilità.
  • Quando il giudice ritiene in radice inidonei gli arresti domiciliari, la motivazione può essere implicita ma deve emergere chiaramente dalla valutazione complessiva degli elementi di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.