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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29282/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per tentato furto aggravato e per violazione degli obblighi connessi all'applicazione di misure di prevenzione. Con un unico motivo ha sostenuto che la condotta non sarebbe stata idonea a integrare un tentativo punibile, poiché si sarebbe svolta sotto la vigilanza della persona addetta all'esercizio commerciale, e ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il ricorso meramente generico e privo di una effettiva alternativa interpretativa, in contrasto con principi consolidati in tema di tentativo e attenuante invocata.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato quale attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ma non riconosciuta in fatto; la Corte rileva che la doglianza difensiva non offre una ricostruzione interpretativa fondata.

  • tentativo punibile

    L'idoneità della condotta a integrare il tentativo è valutata alla luce di principi consolidati; la censura difensiva è stata ritenuta infondata perché non confrontata con tali principi.

Massime di principio

  • Il tentativo punibile sussiste quando la condotta, valutata ex ante, presenti idoneità e univoca direzione rispetto alla consumazione, non essendo decisiva la sola circostanza che l'azione sia stata osservata da terzi o interrotta prima del compimento del reato.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche della motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi e senza proporre una concreta alternativa giuridica o fattuale.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è riconoscibile in via automatica, ma richiede una valutazione specifica dei fatti; una doglianza che non indichi elementi concreti di segno diverso non è idonea a scardinare la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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