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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32372/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di Padova, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza volta a ottenere la dichiarazione di non esecutività di una sentenza di condanna del 2011. La difesa ha dedotto la violazione degli artt. 295 e 296, in relazione all'art. 548 c.p.p., nella formulazione vigente all'epoca della sentenza di primo grado, e all'art. 179 c.p.p. In particolare, ha contestato l'idoneità delle ricerche svolte prima della dichiarazione di latitanza, sostenendo che il ricorrente si trovasse all'estero e che le ricerche avrebbero dovuto essere estese alla sua città di residenza in Albania. Ha inoltre negato la volontaria sottrazione alla misura cautelare, rilevando che la misura era stata emessa circa un anno dopo l'arresto di un coindagato e che, pertanto, il ricorrente non avrebbe potuto prevedere di esserne destinatario. La difesa ha infine sostenuto che l'erronea dichiarazione di latitanza aveva impedito la partecipazione al processo e aveva comportato la notificazione dell'estratto contumaciale al difensore d'ufficio anziché personalmente all'imputato, con conseguente mancata esecutività della sentenza e lesione del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione: le dichiarazioni circa il rientro del ricorrente in Albania erano generiche e non sufficienti a imporre ricerche all'estero; inoltre, la volontaria sottrazione poteva essere desunta da elementi fattuali e presuntivi, tra cui la perdita delle tracce immediatamente dopo l'arresto del coindagato, la consapevolezza dell'interessamento dell'autorità giudiziaria e il contenuto di un'intercettazione telefonica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il decreto di latitanza e adeguate le ricerche effettuate ai sensi dell'art. 295 c.p.p. Ha escluso che fosse necessario ricercare il ricorrente in Albania, in assenza di elementi certi e specifici circa la sua stabile dimora all'estero. Ha inoltre ritenuto dimostrata, anche sulla base di presunzioni fondate su dati concreti, la volontaria sottrazione alla cattura. La sentenza ha confermato quindi il rigetto dell'istanza di non esecutività. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.p.

    le ricerche dell'imputato nei cui confronti deve essere eseguita una misura cautelare

    Ai fini della dichiarazione di latitanza, le ricerche devono essere esaustive in modo da consentire di valutare sia l'impossibilità di eseguire la misura sia la volontaria sottrazione dell'imputato, ma non devono necessariamente estendersi a tutti i luoghi previsti per la dichiarazione di irreperibilità né all'estero in assenza di specifici elementi che rendano concretamente praticabili tali ricerche.

  • art. 296 c.p.p.

    dichiarazione di latitanza

    La dichiarazione di latitanza presuppone che l'imputato si sottragga volontariamente all'esecuzione della misura cautelare; tale volontà può essere desunta anche da presunzioni, purché fondate su elementi fattuali concreti e riferite alle abitudini di vita del ricercato.

  • art. 548 c.p.p.

    formulazione vigente alla data della sentenza di primo grado

    La questione relativa alla notificazione dell'estratto contumaciale è stata prospettata dalla difesa, ma la Corte ha rigettato il ricorso sulla base della ritenuta legittimità della dichiarazione di latitanza e non ha accolto la censura sulla mancata notificazione personale.

  • art. 179 c.p.p.

    nullità di ordine generale

    La disposizione è stata invocata dalla difesa in relazione alle conseguenze processuali dell'asserita erronea dichiarazione di latitanza; la Corte ha escluso il presupposto della censura, ritenendo valida la dichiarazione di latitanza.

  • art. 169, comma 4, c.p.p.

    Il richiamo alla norma conferma che le ricerche all'estero non sono automaticamente necessarie nell'ambito della dichiarazione di latitanza quando non emergano elementi specifici circa la residenza o dimora dell'imputato in un determinato Paese.

Massime di principio

  • Ai fini della dichiarazione di latitanza, le ricerche della polizia giudiziaria devono essere sufficientemente esaustive da consentire al giudice di verificare sia l'impossibilità di eseguire la misura cautelare sia la volontaria sottrazione dell'imputato, ma non devono necessariamente comprendere tutti i luoghi indicati dalla disciplina dell'irreperibilità.
  • La ricerca all'estero dell'imputato, ai fini della dichiarazione di latitanza, non è obbligatoria in assenza di elementi specifici, attuali e concretamente verificabili che indichino la sua stabile residenza o dimora in un determinato Stato estero.
  • La volontaria sottrazione alla misura cautelare può essere accertata anche mediante presunzioni, purché fondate su una base fattuale concreta e idonea, valutata alla luce delle abitudini di vita e della condotta dell'interessato.
  • La perdita improvvisa delle proprie tracce dopo l'arresto di un coindagato, unita a elementi dai quali emerga la consapevolezza dell'interessamento dell'autorità giudiziaria, può costituire una base fattuale sufficiente per desumere la volontaria sottrazione alla cattura.
  • La mera indicazione generica secondo cui l'imputato sarebbe rientrato nel Paese d'origine non impone, da sola, l'attivazione di ricerche in quel Paese quando non sia accompagnata da una precisa localizzazione o da elementi attendibili circa la sua stabile dimora.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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