Cassazione Penale, Ordinanza n. 07884/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della qualificazione del fatto come tentata rapina impropria e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una tentata rapina impropria. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., sostenendo in sostanza che la condotta andasse letta come esercizio di un preteso diritto e non come rapina tentata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo sulla sussistenza della tentata rapina e, in particolare, sulla consapevolezza dell'illiceità della pretesa avanzata dall'imputato.
Norme richiamate
È richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ne ribadisce il discrimine rispetto alla rapina sulla base dell'elemento soggettivo.
È evocato indirettamente tramite il riferimento alla tentata rapina impropria, quale qualificazione mantenuta dai giudici di merito.
Massime di principio
- Nel discrimine tra rapina e esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il criterio decisivo è l'elemento soggettivo: ricorre la rapina quando l'agente agisce per procurare un profitto ingiusto, consapevole che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile.
- Non è sufficiente, per la riqualificazione ex art. 393 c.p., la mera allegazione di una pretesa soggettivamente ritenuta dovuta: occorre che l'agente agisca nella ragionevole opinione di esercitare un diritto, con coscienza della spettanza dell'oggetto della pretesa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo assertivo una motivazione di merito congrua e conforme alle risultanze processuali, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della qualificazione del fatto.
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