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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15116/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (clienti bancari)

La controversia

Due correntisti/risparmiatori avevano agito contro la banca deducendo che un soggetto che si era qualificato come funzionario dell'istituto, operante anche fuori sede, aveva raccolto le loro firme su modulistica bancaria, consegnato carnet e libretti e gestito un servizio di banca a domicilio, consentendo successivi prelievi che gli attori assumevano indebiti dai loro libretti di deposito a risparmio e da un conto corrente. In primo grado la banca era stata condannata, sulla base della responsabilità ex art. 2049 c.c., alla restituzione di somme rilevanti. In appello la condanna era stata ridotta: la Corte territoriale ha escluso, da un lato, alcune richieste restitutorie perché formulate solo oltre i termini dell'art. 183 c.p.c. e, dall'altro, il nesso causale tra la condotta della banca e la perdita di una caparra confirmatoria versata per un preliminare di vendita. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 183 c.p.c., sostenendo che fin dall'atto introduttivo avevano contestato tutte le operazioni di prelievo e chiesto la restituzione dell'intero ammontare, sicché non vi sarebbe stata domanda nuova; inoltre la banca avrebbe accettato il contraddittorio; 2) violazione delle norme in tema di prova e motivazione, sostenendo di avere assolto l'onere probatorio con la produzione del preliminare e della scrittura privata e lamentando il mancato ingresso della prova testimoniale; 3) analoga censura per il rigetto dell'appello incidentale sul danno da perdita della caparra, assumendo che la Corte d'appello avrebbe errato nell'esigere la prova degli specifici obblighi contrattuali rimasti inadempiuti a causa della condotta bancaria. La banca ha resistito e, con ricorso incidentale, ha denunciato l'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei correntisti, ritenendo corretta la statuizione della Corte d'appello secondo cui erano state tempestivamente dedotte solo alcune operazioni di prelievo e non anche quelle ulteriori introdotte tardivamente, e ritenendo inoltre che i motivi sulla prova e sulla motivazione mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto il ricorso incidentale della banca: poiché la riforma parziale della sentenza di primo grado fa venir meno il titolo degli effetti esecutivi e sorge l'obbligo restitutorio per le somme versate in esecuzione, la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare anche sulla domanda di restituzione ritualmente proposta. La decisione è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    richiamato come base della responsabilità della banca per il fatto del preposto/funzionario nell'originaria decisione di primo grado

  • art. 183 c.p.c.

    le domande o allegazioni nuove sono inammissibili se proposte oltre i termini per la modificazione del thema decidendum; chi agisce deve allegare tempestivamente i fatti costitutivi della pretesa

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciare su tutte le domande ritualmente proposte; omette pronuncia se non decide sulla domanda restitutoria consequenziale alla riforma

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione del materiale probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che tali doglianze non possono tradursi in richiesta di nuovo esame del merito

  • art. 132 c.p.c.

    invocato in relazione al vizio motivazionale, ma non è stata ravvisata alcuna anomalia motivazionale censurabile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel contesto delle censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio

  • art. 2704 c.c.

    richiamato in tema di data certa della scrittura privata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova

  • art. 2721 c.c.

    richiamato come limite alla prova testimoniale

  • art. 2724 c.c.

    richiamato per le eccezioni ai limiti della prova testimoniale

  • art. 2726 c.c.

    richiamato per i limiti probatori nei rapporti sopra soglia

  • art. 360 c.p.c.

    le censure ex n. 3 e n. 5 non possono risolversi in una nuova valutazione del merito; il n. 5 consente solo il controllo sul 'minimo costituzionale' della motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    non riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, ma solo la violazione o falsa applicazione della norma astratta

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato dalla banca per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda restitutoria

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omesso esame di singoli elementi istruttori

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma o cassazione della sentenza estende i suoi effetti agli atti dipendenti e fa sorgere l'obbligo di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della decisione riformata

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato quanto ai requisiti di specificità del ricorso in cassazione quando si deduce un vizio processuale

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quanto all'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

Massime di principio

  • Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente prelevate in modo indebito da rapporti bancari deve indicare tempestivamente, nell'atto introduttivo o nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., quali specifiche operazioni contesta; non è sufficiente una generica contestazione dell'intera movimentazione se alcune richieste vengono formulate solo successivamente.
  • La mancata produzione, da parte della banca, della documentazione relativa alle operazioni contestate non esonera l'attore dall'onere di allegare in modo puntuale i fatti costitutivi della domanda, individuando i singoli prelievi asseritamente indebiti.
  • La novità della domanda o dell'allegazione può essere rilevata d'ufficio dal giudice e non è sanata dalla sola accettazione del contraddittorio della controparte, perché il thema decidendum è modificabile solo nei limiti e nei termini di legge.
  • In sede di legittimità, il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non consente di rimettere in discussione l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, né di ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non si estende all'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o alla mera insufficienza della motivazione.
  • Quando la sentenza di primo grado è riformata, sorge l'obbligo di restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione riformata; il giudice dell'impugnazione deve provvedere sulla domanda restitutoria ritualmente proposta.
  • Se il giudice d'appello omette di pronunciare sulla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza riformata, viola l'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteDeposito bancario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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