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Ordinanza

Ordinanza n. 2821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00102/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cooperativa appellante)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa sociale ha proposto appello contro la sentenza del TAR Umbria n. 102/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Il testo non specifica i motivi di appello né il contenuto dell'atto amministrativo originariamente contestato. L'istanza cautelare è stata esaminata secondo la delibazione tipica della fase cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica. Non è stata disposta la sospensione della sentenza in senso sostanziale né è stata definita la fondatezza dell'appello. La fissazione dell'udienza pubblica è stata riservata al Presidente titolare. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nella fase cautelare, di tutelare le esigenze delle parti mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; tale misura è stata ritenuta sufficiente nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del merito, il giudice può accogliere l'istanza ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia della sentenza impugnata.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza dell'appello, che resta riservata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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