Cassazione Civile, Ordinanza n. 18431/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società immobiliare)
La controversia
La società ricorrente aveva citato più convenuti davanti al Tribunale di Bolzano, ritenendo competente il giudice del luogo in cui erano stati sottoscritti due contratti preliminari collegati, aventi ad oggetto un’area edificabile e un appezzamento di terreno nella località di Forte dei Marmi. Deduceva che, essendosi rivelata impossibile la realizzazione del progetto edificatorio per un vizio del piano attuativo, aveva esercitato il recesso e chiedeva la condanna dei convenuti alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria; in via subordinata domandava l’accertamento dell’invalidità del preliminare per errore di fatto e/o la risoluzione del contratto con restituzione delle somme versate. I convenuti eccepivano l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bolzano, invocando il criterio del locus rei sitae e la competenza del Tribunale di Lucca. Il Tribunale di Bolzano, esclusa l’applicazione dell’art. 21 c.p.c. perché la domanda non mirava all’accertamento o costituzione di un diritto reale ma all’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, dichiarava tuttavia la propria incompetenza applicando d’ufficio il forum destinatae solutionis. La ricorrente impugnava tale ordinanza con due motivi: 1) violazione dell’art. 38 c.p.c., per avere il giudice considerato ammissibile l’eccezione di incompetenza pur in difetto di specifica contestazione dei fori degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e per avere rilevato d’ufficio un diverso profilo di incompetenza; 2) violazione dell’art. 20 c.p.c., per avere dichiarato l’incompetenza nonostante la corretta individuazione del giudice del luogo in cui era sorta l’obbligazione, reputando irrilevante la residenza della maggior parte dei convenuti.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha chiarito che l’eccezione di incompetenza territoriale fondata sull’art. 21 c.p.c., perché riferita a un foro inderogabile, non deve essere necessariamente accompagnata dall’indicazione dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; tuttavia, una volta esclusa la fondatezza di tale eccezione, il giudice non può rilevare d’ufficio profili di incompetenza non specificamente dedotti dalla parte convenuta, salvo i casi di cui all’art. 28 c.p.c. Poiché il Tribunale di Bolzano aveva dichiarato la propria incompetenza sulla base di un profilo non contestato, l’ordinanza è stata cassata e la competenza è stata dichiarata in favore del Tribunale di Bolzano, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge. Il giudice del merito provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere valutata nei limiti dei profili specificamente dedotti; il giudice non può ampliare d’ufficio il thema della contestazione fuori dei casi consentiti.
Se l’eccezione riguarda un foro inderogabile, non è necessario che la parte indichi anche i fori alternativi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Richiamato come foro alternativo territoriale, ma non necessario da contestare specificamente quando si deduce un foro inderogabile.
Richiamato come foro alternativo territoriale, ma non necessario da contestare specificamente quando si deduce un foro inderogabile.
È il criterio del luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio; la ricorrente sosteneva che il giudice competente fosse correttamente individuato in base a tale norma.
Solo nei casi previsti da questa norma il giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza in deroga alle ordinarie preclusioni.
Dopo la declaratoria di competenza, il processo deve essere riassunto davanti al giudice indicato nel termine di legge.
Massime di principio
- L’eccezione di incompetenza territoriale fondata su un foro inderogabile non richiede, per essere ammissibile, la contestazione analitica dei fori concorrenti o alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
- Esclusa la fondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, il giudice non può dichiarare d’ufficio l’incompetenza per un diverso profilo territoriale non specificamente dedotto, salvo i casi espressamente previsti dall’art. 28 c.p.c.
- Nelle controversie aventi ad oggetto domande di restituzione della caparra e di risoluzione o invalidità di un preliminare, la competenza territoriale va valutata secondo i criteri dell’incompetenza dedotta dalle parti e non mediante rilevazione officiosa di fori ulteriori non contestati.
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