Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34941/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di mancato arresto sul luogo del sinistro e mancata prestazione di assistenza (art.189 Cod. della Strada). Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) di natura processuale: richiesta di rimessione in termine per proporre istanza di messa alla prova non presentata perché il difensore di fiducia non aveva informato l'imputato della prosecuzione del procedimento dopo la rimessione della querela; dedotta violazione dell'art.175 c.p.p. e art.464 bis c.p.p.; 2) di natura sostanziale: difetto di motivazione e mancanza del requisito del dolo per il reato di omissione di soccorso/fuga (art.189 commi 6 e 7 C.d.S.), sostenendo che la visuale del conducente era ostacolata dal portellone del veicolo e che il contatto con le persone offese era avvenuto in condizioni di sbandata e solo dopo che esse si erano rialzate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che l'errore od omissione del difensore di fiducia non costituisce "caso fortuito" o "forza maggiore" ai fini della rimessione in termini (art.175 c.p.p.), richiamando consolidata giurisprudenza che pone sul difensore e sull'imputato l'onere di vigilare sull'adempimento professionale. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito della Corte di Appello: la percezione oggettiva del sinistro da parte del conducente (intensità dell'urto, trascinamento del veicolo investito, persone sbalzate a terra, urla e avvicinamento delle vittime al veicolo del BERTOLOTTO) rendeva evidente la consapevolezza dell'incidente e la scelta deliberata di allontanarsi senza prestare soccorso. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.175 c.p.p.

    La norma consente la rimessione in termine a pena di decadenza solo se la parte prova l'impossibilità di rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha ritenuto che l'omissione o l'errore del difensore di fiducia non rientri in tali ipotesi.

  • art.464 bis c.p.p.

    Richiamata in relazione al regime delle impugnazioni e dei termini; il ricorrente aveva dedotto violazione ma la Corte ha confermato l'esigenza di dimostrare cause estranee e non riconducibili alla difesa professionale.

  • art.189 Cod. della Strada (commi 6 e 7)

    I commi incriminano la fuga e l'omissione di soccorso dopo sinistro con lesioni: si tratta di reati di pericolo astratto puniti a titolo di dolo; la valutazione del dolo si riferisce a quanto il conducente concretamente percepisce al momento dell'allontanamento.

  • art.533 c.p.p.

    Richiamato in relazione al difetto di motivazione; la censura sulla motivazione è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito conteneva un apparato argomentativo logico e coerente.

  • art.606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Norma sui motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha applicato il limite del sindacato di legittimità valutando la presenza di un ragionamento logico nei giudici di merito.

Massime di principio

  • L'ignoranza della prosecuzione del procedimento dovuta a inadempienza del difensore di fiducia non equivale, di norma, a caso fortuito o forza maggiore per ottenere la rimessione in termini: l'imputato deve vigilare sulla scelta e sull'attività del difensore.
  • Per i reati previsti dall'art.189 C.d.S. (fuga e omissione di soccorso) rileva la percezione oggettiva dell'incidente al momento dell'allontanamento: circostanze esteriori (violenza dell'urto, trascinamento del veicolo investito, urla, avvicinamento delle vittime) possono suffragare la sussistenza del dolo.
  • La Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito ma non riforma valutazioni probatorie che risultino fondate su un apparato argomentativo coerente; ricostruzioni alternative di parte difficilmente prevalgono in sede di legittimità.
  • In situazioni simili è prudente rivolgersi tempestivamente a un difensore competente, monitorare le notifiche e, se possibile, proporre istanze difensive (es. messa alla prova) senza indugio per non perdere termini decadenziali.
  • Nel giudizio sul dolo per fuga/omissione di soccorso si valuta lo stato delle conoscenze e delle percezioni del conducente nel momento in cui decide di allontanarsi; prove oggettive e dichiarazioni delle vittime hanno grande rilievo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.