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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36081/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate per difetto di prova dell'avvenuta notificazione, in mancanza dell'avviso di ricevimento o di documento equipollente. Non essendosi costituita l'intimata contribuente, la Corte non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale il diniego di condono notificatole ai sensi della L. n. 289 del 2002, ottenendo accoglimento. L'Amministrazione finanziaria aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, aveva confermato la decisione di primo grado respingendo il gravame. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. In sede di legittimità, tuttavia, non risulta provata la notificazione del ricorso, poiché l'atto era stato spedito ma non vi era in atti l'avviso di ricevimento né un equipollente informatico che attestasse il perfezionamento della notifica e l'instaurazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    La prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta richiede la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiesta la produzione della raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità previste dalla norma, come prova della notificazione.

  • art. 372 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza o all'adunanza camerale nei limiti consentiti dalla norma, ma deve comunque risultare agli atti prima della decisione.

  • art. 379 c.p.c.

    La produzione dell'avviso di ricevimento è consentita fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    In camera di consiglio la produzione dell'avviso di ricevimento è ammessa fino all'adunanza, prima della trattazione della relazione.

  • art. 291 c.p.c.

    Non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e assenza di attività difensiva dell'intimato.

  • art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982

    Il difensore può chiedere rimessione in termini se documenta di essersi tempestivamente attivato per ottenere dall'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso sia eseguita a mezzo posta, la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria a dimostrare l'effettivo perfezionamento della notifica e quindi la valida instaurazione del contraddittorio.
  • Se l'avviso di ricevimento non è prodotto né con il ricorso né successivamente entro i limiti temporali consentiti, e l'intimato non si costituisce, il ricorso è inammissibile.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non determina automaticamente un termine per sanare il difetto né impone la rinnovazione della notificazione, salvo che il difensore dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato e chieda rimessione in termini.
  • Nel giudizio di cassazione la regolarità formale della notificazione del ricorso è condizione necessaria per l'esame del merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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