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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24140/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato in relazione a un episodio ritenuto estorsivo. Dal testo emerge che i motivi erano quattro: il primo contestava la motivazione della decisione di merito, ma la censura era diretta a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, quindi a sollecitare un terzo giudizio di merito; gli altri tre motivi riguardavano aspetti del trattamento sanzionatorio. Le parti civili hanno depositato memorie e conclusioni con richiesta di conferma della sentenza e di liquidazione delle spese. La Corte osserva che tutti i motivi erano la pedissequa reiterazione di doglianze già proposte in appello e disattese, dunque non specifici ma soltanto apparenti. Inoltre li ritiene manifestamente infondati: quanto al primo, perché volto a una nuova lettura del compendio probatorio e non a denunciare un vizio di legittimità; quanto ai restanti, perché investivano scelte sanzionatorie sorrette da motivazione adeguata e non manifestamente illogica. La Corte richiama anche il principio secondo cui le parti civili hanno diritto alla liquidazione delle spese solo se svolgono un'effettiva attività argomentativa di contrasto, anche mediante memoria scritta, cosa che nel caso concreto non è avvenuta.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata invece disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese delle parti civili, perché queste ultime si sono limitate a concludere per la conferma della sentenza e per la liquidazione delle spese senza svolgere un'effettiva attività argomentativa a tutela della loro pretesa civile.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte, pur non riportando espressamente il numero dell'articolo, qualifica i motivi come non specifici e manifestamente infondati, richiamando il limite del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione e l'inammissibilità del ricorso che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicata la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 541 c.p.p.

    Il testo richiama il principio sulla liquidazione delle spese in favore delle parti civili, subordinandola all'effettivo svolgimento di un'attività difensiva argomentata contro la pretesa avversa.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    È richiamato per affermare che la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né procedere a un terzo giudizio di fatto.

  • Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01

    È richiamata per il principio secondo cui le parti civili hanno diritto alla rifusione delle spese solo se hanno effettivamente contrastato, anche con memorie scritte, la pretesa dell'imputato in funzione della tutela degli interessi civili.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formulate come vizi di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove o un terzo giudizio di merito.
  • È inammissibile il ricorso che riproponga in cassazione, senza effettiva specificità, le medesime doglianze già dedotte e disattese in appello.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione quando risulta adeguata e priva di manifesta illogicità; non possono essere sostituite a essa mere ipotesi alternative o valutazioni teoriche.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le spese processuali in favore della parte civile non sono liquidabili automaticamente per il solo fatto della costituzione: è necessaria una concreta attività difensiva, anche scritta, diretta a contrastare la pretesa dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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