Cassazione Penale, Sentenza n. 42856/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Florio deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per carenza della prova dell'occultamento, della distrazione o della sottrazione delle scritture contabili e per l'assenza del dolo specifico (finalità di procurare profitto o arrecare pregiudizio ai creditori); affermava inoltre di aver consegnato le scritture contabili a Giamminelli e in subordine chiedeva la derubricazione a bancarotta documentale semplice, la cessazione della pena accessoria e la declaratoria di estinzione per prescrizione. Il Procuratore generale lamentava invece che la corte d'appello non avesse considerato le risultanze del dibattimento di primo grado e chiedeva la riforma in ordine al trattamento sanzionatorio. Il sostituto procuratore generale in sede di cassazione ha chiesto l'annullamento senza rinvio, la riqualificazione a bancarotta documentale semplice ai sensi dell'art. 217 L.F. e la declaratoria di estinzione per prescrizione, nonché l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto parzialmente fondate le conclusioni del sostituto procuratore generale sul profilo della carenza motivazionale circa il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di De Florio Alberto limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per integrare la motivazione e accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del procuratore generale presso la corte d'appello di Campobasso che contestava il trattamento sanzionatorio. Restano ferme le statuizioni della corte territoriale in relazione ad altri profili (ad es. la esclusione della bancarotta patrimoniale per la cessione delle quote e la conferma della bancarotta documentale in assenza di prova di consegna).
Norme richiamate
Legge fallimentare (L.F.) art. 217
Richiamata come norma relativa alla bancarotta documentale semplice; nel caso si è discusso della possibile derubricazione del fatto a tale fattispecie e della conseguente estinzione per prescrizione
Legge fallimentare (L.F.) art. 216, comma 1, lett. b
Riferita nella distinzione tra occultamento/omessa tenuta delle scritture (bancarotta fraudolenta documentale specifica, con dolo specifico) e la fraudolenta tenuta delle scritture (ipotesi a dolo generico); la Corte richiama la giurisprudenza che distingue le due fattispecie
Legge fallimentare (L.F.) art. 219
Riferita quale circostanza aggravante che è stata poi esclusa in seguito alla parziale assoluzione dagli addebiti di bancarotta patrimoniale
Citato come precedente penale della persona (menzione di una condanna anteriore), rilevante per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche
Massime di principio
- La mera constatazione della mancanza o dell'omessa tenuta delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a provare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; il giudice deve indicare circostanze di fatto aggiuntive che colleghino l'evento (omissione o occultamento) alla finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto
- Nella bancarotta documentale va distinta la fattispecie dell'occultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico) dalla fraudolenta tenuta di scritture false o incomplete (che può richiedere dolo generico); la valutazione probatoria e motivazionale è differente per le due ipotesi
- È onere dell'amministratore cessato, se è provata l'omessa tenuta delle scritture nel periodo del suo incarico, dimostrare la consegna delle scritture al successore; l'assenza di tale prova può giustificare sospetti ma non sostituisce una motivazione che dimostri il dolo specifico
- La vendita delle quote sociali dei singoli soci, anche se fittizia, non costituisce necessariamente distrazione di beni della società ai fini della bancarotta patrimoniale: il bene 'quota' appartiene al singolo socio e non è automaticamente identificabile come patrimonio sociale distraibile
- I motivi di cassazione troppo generici o meramente contrapposti alla decisione di merito, senza specifiche argomentazioni di diritto o di fatto, possono essere dichiarati inammissibili
- In situazioni analoghe, la corte di merito deve sempre collegare chiaramente gli elementi fattuali (comportamenti, rapporti economici, contatti con terzi, occultamento materiale, ecc.) alla finalità soggettiva richiesta dalla norma penale per evitare l'annullamento per carenza motivazionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42604/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42605/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42606/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42607/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42608/2023 del 19/10/2023
- Sentenza penale · 19 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42609/2023 del 19/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →