Cassazione Penale, Sentenza n. 8952/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano in cassazione la conferma delle condanne pronunciate in giudizio abbreviato per reati connessi a truffe, riciclaggio e uso di documenti falsi. Buonomo contesta la qualificazione del fatto come riciclaggio (art. 648-bis c.p.) anziché ricettazione, sostenendo che la condotta (apertura conto con falso nome, versamento di assegno di provenienza illecita e prelievi) non avrebbe ostacolato l'identificazione della provenienza del titolo e mancasse l'elemento soggettivo del reato di riciclaggio. Varlese deduce la violazione di legge per lo svolgimento del giudizio camerale di appello nonostante il suo stato di detenzione in Svizzera, comunicato al giudice e richiamato dal difensore per ottenere il differimento dell'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Quanto a Buonomo, la Corte richiama consolidata giurisprudenza secondo cui la condotta di aprire un conto con falso nome, versarvi assegni di provenienza delittuosa e poi prelevare in contanti integra il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), perché la sostituzione del valore degli assegni con denaro contante è idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; pertanto la qualificazione è corretta. Quanto a Varlese, l'istanza difensiva risultava generica e non documentata in ordine alla detenzione all'estero e non manifestava la volontà della detenuta di comparire: nel giudizio camerale di appello l'assenza dell'imputato non è in linea di principio ostativa e spetta all'imputato/difesa provare il legittimo impedimento e la volontà di partecipare; la Corte quindi ha potuto procedere regolarmente. Le ricorrenti sono condannate alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte interpreta la norma nel senso che integra il reato di riciclaggio la condotta che, tramite operazioni successive (apertura di conto con falso nome, versamento di assegni di provenienza illecita e prelievi in contanti), sostituisce il valore dei titoli con denaro contante con idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme.
Principio giurisprudenziale sulla presenza dell'imputato nel giudizio camerale d'appello (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019 richiamata)
Nel giudizio camerale di appello avverso sentenza in rito abbreviato la presenza dell'imputato non è necessaria; se l'imputato è detenuto è suo onere comunicare il legittimo impedimento e la volontà di comparire, e l'assenza di documentazione precisa legittima il prosieguo del giudizio senza traduzione.
Massime di principio
- La trasformazione o sostituzione del valore di un titolo di credito di provenienza delittuosa con denaro contante mediante conti aperti con false generalità può integrare il reato di riciclaggio (art. 648-bis), anche se il titolo materiale resta integro; rileva l'idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza dei fondi.
- La differenza tra ricettazione e riciclaggio va valutata in base allo scopo e all'effetto della condotta: la ricettazione riguarda l'immissione nella disponibilità di cose provento di reato, mentre il riciclaggio sorge quando le operazioni successive hanno natura trasformativa/sostitutiva o di occultamento della provenienza illecita.
- L'elemento soggettivo (dolo) nel riciclaggio può essere desunto dalle modalità operative e dall'idoneità della condotta a rendere difficile l'identificazione dell'origine illecita, non soltanto dalla distruzione o alterazione materiale del titolo.
- Nel giudizio camerale d'appello l'assenza dell'imputato non è automaticamente viziante; se l'imputato è detenuto all'estero il difensore deve fornire elementi precisi e documentati sull'impedimento e la volontà dell'imputato di partecipare (es. attestazioni di detenzione, richieste formali di videoconferenza), altrimenti il giudice può procedere.
- Per evitare che un ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per questioni procedurali legate all'assenza, la difesa deve tempestivamente documentare lo stato di detenzione estera e la volontà del cliente, richiedendo formalmente le misure necessarie (traduzione, videoconferenza) nei termini utili.
- La giurisprudenza di legittimità fornisce criteri applicativi vincolanti: decisioni precedenti che qualificano fatti analoghi sono determinanti per la corretta ricostruzione giuridica della fattispecie.
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