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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5779/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento TARI per il 2015 sostenendo che i rifiuti prodotti erano rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) e che il Comune non aveva attivato il servizio pubblico di raccolta, per cui la tariffa non poteva essere applicata o doveva essere ridotta. Ha inoltre denunciato violazioni di norme ambientali e tributarie nonché l'illegittimità di limiti regolamentari alla riduzione tariffaria e l'inosservanza del principio "chi inquina paga".

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata (ossia il mancato rispetto delle regole procedurali del regolamento comunale per ottenere l'agevolazione) e perché consistono nella richiesta di riesame di fatti e valutazioni di merito, preclusi in sede di legittimità. Alcuni motivi non erano stati affrontati dal giudice d'appello o erano generici e dunque non esaminabili. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del controricorrente (euro 2.200,00 oltre oneri) e la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 221 d.lgs. n. 152/2006

    Riferita dalla ricorrente per sostenere che alcuni imballaggi non possono essere assimilati a rifiuti urbani; la Corte non ha ritenuto la questione esaminabile in cassazione perché attiene a valutazioni di merito non impugnate correttamente in termini di specificità.

  • art. 226 d.lgs. n. 152/2006

    Citagli dalla ricorrente per contestare l'assimilazione; la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo in quanto tentativo di rivedere accertamenti di fatto.

  • d.lgs. n. 22/1997

    Richiamato dalla ricorrente come quadro normativo sui rifiuti; la Corte non ha accolto la censura per le stesse ragioni di inammissibilità e di mancata contestualizzazione specifica.

  • artt. 62 e 67 d.lgs. n. 507/1993

    Richiamati in relazione alla disciplina tributaria della TARI; la Corte ha ritenuto le censure connesse inammissibili se dirette a riesaminare questioni di fatto o non affrontate dal giudice d'appello.

  • art. 30 del Regolamento del Comune di Marcianise n. 38/2014

    richiesta dell'agevolazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo con documentazione allegata

    Il motivo decisivo della sentenza di merito è stato il mancato rispetto della procedura prevista (domanda entro termini e documentazione). La Corte ha confermato che l'inosservanza di tale requisito procedurale comporta la decadenza dall'agevolazione e che la ricorrente non ha contestato adeguatamente tale accertamento probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

    Norme di cassazione richiamate per valutare le violazioni di legge e l'omesso esame di fatti decisivi: la Corte ha dichiarato molte censure inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto.

  • artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ.; 118 disp. att. cod. proc. civ.; art. 2697 cod. civ.

    Richiamati dalla ricorrente per criticare la valutazione delle prove e l'onere della prova; la Corte ha escluso la riconsiderazione di tali profili in sede di legittimità quando costituiscono valutazioni di merito non dedotte in modo ammissibile.

  • principio comunitario "chi inquina paga"

    Invocato genericamente dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a evidenziare un contrasto tra disciplina nazionale e diritto UE, quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo da parte della società ricorrente.

Massime di principio

  • Per ottenere riduzioni o esenzioni tariffarie comunali è necessario rispettare scrupolosamente le procedure e i termini previsti dal regolamento comunale (es. presentazione della domanda entro il termine previsto e con documentazione). La mancata ottemperanza è causa di decadenza.
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è possibile ottenere il riesame delle prove o delle valutazioni di fatto compiute dai giudici del merito; i motivi devono prospettare vizi di diritto specifici e coerenti con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi generici o che non riproducono chiaramente le censure di grado precedente sono inammissibili.
  • Questioni non affrontate dal giudice d'appello perché ritenute assorbite sono inammissibili in cassazione; occorre che i motivi abbiano effettiva rilevanza rispetto alla decisione impugnata.
  • L'invocazione di principi comunitari richiede una precisa indicazione del profilo di contrasto tra normativa interna e diritto UE; un richiamo generico al principio non è sufficiente.

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