Cassazione Civile, Sentenza n. 5779/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento TARI per il 2015 sostenendo che i rifiuti prodotti erano rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) e che il Comune non aveva attivato il servizio pubblico di raccolta, per cui la tariffa non poteva essere applicata o doveva essere ridotta. Ha inoltre denunciato violazioni di norme ambientali e tributarie nonché l'illegittimità di limiti regolamentari alla riduzione tariffaria e l'inosservanza del principio "chi inquina paga".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi in gran parte inammissibili perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata (ossia il mancato rispetto delle regole procedurali del regolamento comunale per ottenere l'agevolazione) e perché consistono nella richiesta di riesame di fatti e valutazioni di merito, preclusi in sede di legittimità. Alcuni motivi non erano stati affrontati dal giudice d'appello o erano generici e dunque non esaminabili. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario del controricorrente (euro 2.200,00 oltre oneri) e la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
Riferita dalla ricorrente per sostenere che alcuni imballaggi non possono essere assimilati a rifiuti urbani; la Corte non ha ritenuto la questione esaminabile in cassazione perché attiene a valutazioni di merito non impugnate correttamente in termini di specificità.
Citagli dalla ricorrente per contestare l'assimilazione; la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo in quanto tentativo di rivedere accertamenti di fatto.
d.lgs. n. 22/1997
Richiamato dalla ricorrente come quadro normativo sui rifiuti; la Corte non ha accolto la censura per le stesse ragioni di inammissibilità e di mancata contestualizzazione specifica.
artt. 62 e 67 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati in relazione alla disciplina tributaria della TARI; la Corte ha ritenuto le censure connesse inammissibili se dirette a riesaminare questioni di fatto o non affrontate dal giudice d'appello.
art. 30 del Regolamento del Comune di Marcianise n. 38/2014
richiesta dell'agevolazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo con documentazione allegata
Il motivo decisivo della sentenza di merito è stato il mancato rispetto della procedura prevista (domanda entro termini e documentazione). La Corte ha confermato che l'inosservanza di tale requisito procedurale comporta la decadenza dall'agevolazione e che la ricorrente non ha contestato adeguatamente tale accertamento probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.
Norme di cassazione richiamate per valutare le violazioni di legge e l'omesso esame di fatti decisivi: la Corte ha dichiarato molte censure inammissibili per difetto di specificità o perché miravano a rimettere in discussione valutazioni di fatto.
artt. 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ.; 118 disp. att. cod. proc. civ.; art. 2697 cod. civ.
Richiamati dalla ricorrente per criticare la valutazione delle prove e l'onere della prova; la Corte ha escluso la riconsiderazione di tali profili in sede di legittimità quando costituiscono valutazioni di merito non dedotte in modo ammissibile.
principio comunitario "chi inquina paga"
Invocato genericamente dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a evidenziare un contrasto tra disciplina nazionale e diritto UE, quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo da parte della società ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere riduzioni o esenzioni tariffarie comunali è necessario rispettare scrupolosamente le procedure e i termini previsti dal regolamento comunale (es. presentazione della domanda entro il termine previsto e con documentazione). La mancata ottemperanza è causa di decadenza.
- In sede di legittimità (Cassazione) non è possibile ottenere il riesame delle prove o delle valutazioni di fatto compiute dai giudici del merito; i motivi devono prospettare vizi di diritto specifici e coerenti con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi generici o che non riproducono chiaramente le censure di grado precedente sono inammissibili.
- Questioni non affrontate dal giudice d'appello perché ritenute assorbite sono inammissibili in cassazione; occorre che i motivi abbiano effettiva rilevanza rispetto alla decisione impugnata.
- L'invocazione di principi comunitari richiede una precisa indicazione del profilo di contrasto tra normativa interna e diritto UE; un richiamo generico al principio non è sufficiente.
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