Cassazione Penale, Sentenza n. 9686/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del 04/01/2022 con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina aveva dichiarato inammissibile per tardività, senza formalità di procedura, il reclamo proposto da Spina avverso il diniego della liberazione anticipata. Nel ricorso in Cassazione si denunciava violazione del contraddittorio, violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo procedurale, dichiarando la nullità assoluta del decreto impugnato ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice: la dichiarazione di inammissibilità del reclamo in materia di liberazione anticipata deve essere adottata dal Tribunale di sorveglianza nella sua composizione collegiale e non dal solo Presidente. Ha quindi annullato senza rinvio il decreto impugnato e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Messina per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il vizio nella costituzione del giudice integra nullità assoluta: la decisione adottata da organo che non rispetta la composizione prescritta dalla legge è nulla e annullabile d'ufficio in Cassazione.
Le ragioni tassative di inammissibilità previste da tale norma rientrano nella cognizione del giudice dell'impugnazione nella sua composizione collegiale; dunque la dichiarazione di inammissibilità del reclamo compete al Tribunale (organo collegiale) e non al solo Presidente.
art. 610, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la riassegnazione delle cause tra le Sezioni e il ruolo del Primo Presidente: nella vicenda è citata in relazione alla rimessione della materia al Primo Presidente per la successiva assegnazione.
Massime di principio
- Il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata è qualificabile come impugnazione e deve essere deciso dall'organo di impugnazione nella sua composizione collegiale, non dal solo Presidente.
- La violazione delle norme sulla costituzione del giudice integra una nullità assoluta (art. 178 c.p.p.) che può portare all'annullamento del provvedimento anche senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente per l'ulteriore corso.
- Se si contesta un provvedimento di inammissibilità adottato da un giudice monocratico in materie riservate al collegio, è percorribile il ricorso per Cassazione per vizio procedurale e nullità assoluta.
- In situazioni analoghe è utile segnalare, oltre al vizio procedurale, eventuali violazioni del contraddittorio o vizi di motivazione, ma il vizio di composizione del giudice può risultare assorbente e decisivo.
- Per evitare il rischio di inammissibilità per tardività, il ricorrente deve comunque vigilare sui termini; tuttavia, l'irregolarità nella composizione del giudice può prevalere sul profilo temporale e determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
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