Cassazione Civile, Sentenza n. 23504/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sadek propose opposizione avverso una cartella esattoriale notificata nel 2015, per complessivi euro 21.802,07 (21.202,07 per spese processuali e 600,00 per multa) derivante da sentenza penale. Il giudice di primo grado accolse l'opposizione. La Corte d'Appello di Milano, in gravame del Ministero della Giustizia (con contraddittorio Equitalia/Agenzia), riconobbe legittima la cartella solo con riferimento alla somma relativa alla multa (con accessori) e confermò l'accoglimento dell'opposizione per il resto: ritenne che il Ministero non avesse provato la riferibilità delle spese richieste alla specifica posizione di Sadek (procedimento penale coinvolgeva più imputati), dichiarò la cartella nulla per difetto di motivazione nella indicazione dettagliata delle spese e attribuì la soccombenza al Ministero ai fini delle spese di lite. Il Ministero ha impugnato in Cassazione deducendo: pretermissione di Equitalia Giustizia S.p.A. come litisconsorte necessario (art.102 c.p.c.), incompetenza del giudice civile rispetto al giudice dell'esecuzione penale, e violazione dell'onere della prova relativamente alla documentazione prodotta (fogli notizie e quantificazione delle spese).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Motivazioni principali: (1) il primo motivo è inammissibile perché il Ministero non ha prodotto la convenzione invocata nel ricorso (impossibile valutarne portata) e, comunque, la convenzione non trasferisce la titolarità del credito dal Ministero alla società di riscossione; (2) il secondo motivo è infondato: la giurisprudenza stabilisce che le contestazioni relative alla quantificazione delle voci di spesa e alla loro riconducibilità al perimetro della condanna penale rientrano nella cognizione del giudice civile (opposizione all'esecuzione), mentre solo le questioni che riguardano la definizione stessa del perimetro della statuizione penale spettano al giudice dell'esecuzione penale; (3) il terzo motivo è inammissibile perché si propone come una rivalutazione del merito documentale, attività non consentita al giudice di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico del Ministero; non si applica la previsione sul contributo unificato agli enti pubblici difesi dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
La convenzione che affida alla società la gestione del credito per spese e pene pecuniarie non trasferisce la titolarità del credito, che rimane del Ministero della Giustizia; la convenzione regola l'attività di gestione e riscossione ma non modifica la titolarità sostanziale.
Riguarda la chiamata in causa di litisconsorti necessari; la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo perché il ricorrente non ha prodotto la convenzione invocata, impedendo alla Corte di valutare l'effettiva necessità dell'intervento di altro litisconsorte.
Norma sulla opposizione all'esecuzione; la giurisprudenza richiamata (Sez. U. penale) stabilisce che chi contesta la quantificazione o la pertinenza delle spese processuali deve proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice civile.
Regola la refusione delle spese di lite in caso di soccombenza; la Corte d'Appello ha ritenuto soccombente il Ministero della Giustizia e così sono state regolate le spese.
Riferito dalla ricorrente in tema di documentazione per il recupero delle spese di giustizia; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione della documentazione prodotta sia materia di merito riservata al giudice di merito.
Previsione sul contributo unificato: la Corte ha affermato che non può essere applicata per imporre il versamento alle amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, che sono esonerate mediante prenotazione a debito.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Regola la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; nel procedimento di cassazione il ricorso è stato trattato sulla base delle conclusioni motivate del Pubblico Ministero.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. Sez. U. Penali, sent. n. 491 del 29/09/2011; Cass. Sez. U., 31/07/2017, n. 18979; Cass. 09/07/2020, n. 14598
Costante indirizzo secondo cui: (i) le contestazioni sulla quantificazione e pertinenza delle spese processuali vanno proposte con opposizione ex art. 615 c.p.c. al giudice civile; (ii) il giudice civile è competente quando si discute della concreta osservanza del perimetro della condanna in sede di quantificazione; (iii) invece, se è in discussione la definizione stessa del perimetro della statuizione penale, la questione compete al giudice dell'esecuzione penale.
Massime di principio
- Se più imputati sono coinvolti in un processo penale, il creditore (Ministero) deve dimostrare in modo specifico la riferibilità delle spese richieste alla posizione del singolo destinatario della cartella; l'assenza di tale prova può portare all'accoglimento dell'opposizione e alla nullità o decurtazione della cartella per carenza di motivazione
- La convenzione tra Ministero e società di riscossione attribuisce la gestione e l'esecuzione del credito ma non trasferisce la titolarità del credito stesso: la parte sostanziale (titolarità) resta del Ministero
- Le contestazioni che riguardano la quantificazione delle singole voci di spesa e la loro pertinenza rispetto alla condanna penale sono di competenza del giudice civile chiamato con opposizione all'esecuzione; invece, se la controversia riguarda la portata stessa della statuizione penale (il perimetro della condanna), la competenza è del giudice dell'esecuzione penale
- La cartella esattoriale deve contenere una motivazione e una indicazione dettagliata delle voci di spesa richieste: la mancanza di dettaglio può determinare la nullità dell'atto o l'accoglimento dell'opposizione
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del merito probatorio (documenti, 'fogli notizie', ecc.); i motivi che implicano rivalutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili
- Le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato sono esentate dall'assoluto versamento materiale del contributo unificato tramite il meccanismo della prenotazione a debito, per cui non si applicano nei loro confronti alcune misure che gravano i privati
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