Cassazione Penale, Sentenza n. 35717/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile di lesioni colpose a seguito di un'ustione subita dalla persona offesa dopo trattamenti con lampada abbronzante. I motivi di impugnazione contestavano: 1) l'insussistenza del fatto e la mancanza di prova del nesso di causalità tra l'esposizione alla lampada e l'ustione (oltre al dubbio che siano stati due trattamenti e non uno); 2) che l'imputato non fosse il titolare del centro estetico ma si fosse limitato a ricevere il pagamento di una esposizione; 3) l'insufficienza e contraddittorietà delle prove raccolte; si chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché sottoscritto da un difensore non abilitato alla cassazione (Avv. Valerio Colecchia non iscritto nell'albo speciale), difetto che non è stato sanato dal successivo deposito di motivi aggiunti o di memoria a firma di difensori cassazionisti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il difetto di rappresentanza cassazionista rende il ricorso inammissibile e non può essere corretto con atti successivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per denunciare l'insussistenza del fatto e la carenza probatoria a sostegno della condanna; la Corte non ha invece esaminato il merito in quanto ha dichiarato inammissibile il ricorso per vizio di rappresentanza.
Norma relativa alle lesioni personali colpose, invocata dal ricorrente come norma sostanziale la cui violazione sarebbe stata erratamente ritenuta dal giudice di merito; anche questa censura non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
Principio di diritto giurisprudenziale sull'iscrizione nell'albo speciale dei cassazionisti
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998 (Allegretti) e successiva giurisprudenza conforme (es. Sez. 5, n. 23697/2003; Sez. 4, n. 35830/2013; Sez. 3, n. 48492/2013; Sez. 6, n. 42385/2019)
Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da avvocato non iscritto nell'albo speciale; tale vizio processuale non è sanabile tramite l'intervento successivo di difensori cassazionisti o tramite deposito di motivi aggiunti.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti: la mancata iscrizione comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce la decisione nel merito.
- Il difetto di rappresentanza cassazionista non può essere sanato con atti successivi (motivi aggiunti o memorie firmate da cassazionisti); occorre la corretta sottoscrizione sin dall'origine.
- Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi formali, le questioni sostanziali (es. nesso di causalità, responsabilità effettiva, insufficienza probatoria) non vengono esaminate in sede di legittimità.
- In procedimenti per lesioni colpose è centrale la prova del nesso causale tra condotta e lesione: in difetto di prova chiara il convincimento del giudice di merito può essere sindacato in sede di impugnazione, ma solo se il ricorso è ammissibile.
- La qualità giuridica (titolarità del centro vs. ruolo della persona presente) può influenzare l'accertamento della responsabilità, ma la sola circostanza di non essere titolare non esclude automaticamente responsabilità penale se risultano elementi di gestione o condotta rilevanti.
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