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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05108/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti ritualmente notificata e accettata dalla controricorrente, rilevando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c. e l'assenza di cause ostative. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e, poiché la rinuncia prevedeva la compensazione integrale delle spese ed essa è stata accettata, ha dichiarato integralmente compensate le spese tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società ricorrente aveva ricevuto una cartella di pagamento per imposte, interessi e sanzioni relative al periodo d'imposta 2004. Pur avendo pagato l'importo dovuto, aveva impugnato la cartella limitatamente alla componente dell'aggio, ritenendola illegittima e chiedendo anche la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea per asserito contrasto con l'art. 107 TFUE. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la società aveva proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, fondato sulla pretesa fondatezza della questione di legittimità costituzionale già sollevata in appello dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999 per contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost. Nel corso del giudizio di cassazione, però, la ricorrente ha notificato atto di rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c., anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2021, e la controparte ha aderito alla rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia notificata alla controparte e da questa accettata realizza la fattispecie estintiva del giudizio di cassazione, in assenza di ipotesi ostative.

  • art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Norma contestata dalla ricorrente quanto alla disciplina dell'aggio di riscossione; la Corte non decide nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 107 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente ai fini della pretesa incompatibilità della componente aggio con il divieto di aiuti di Stato; questione non esaminata nel merito per estinzione del giudizio.

  • artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.

    Parametri invocati nel ricorso per cassazione a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 d.lgs. n. 112/1999; la Corte non si pronuncia sul merito.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159

    Citato nei giudizi di merito come ulteriore base della ritenuta legittimità dell'applicazione dell'aggio; non oggetto di decisione nel merito in cassazione.

  • sentenza Corte cost. n. 120 del 2021

    Richiamata nel contesto della rinuncia agli atti, quale elemento che ha verosimilmente inciso sulla scelta di abbandonare il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia agli atti notificata alla controparte e da questa accettata determina l'estinzione del processo, purché non sussistano le cause ostative previste dall'art. 390 c.p.c.
  • L'accettazione della rinuncia può essere espressa e non condizionata; in tal caso il giudice deve dichiarare l'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
  • Quando la rinuncia preveda la compensazione integrale delle spese e la controparte vi aderisca senza riserve, il giudice può dichiarare le spese interamente compensate.
  • La sopravvenienza di un intervento della Corte costituzionale o di altra pronuncia potenzialmente rilevante può incidere sulla prosecuzione del giudizio, ma, se interviene rinuncia, impedisce l'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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