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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41604/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita da Sciannameo Mario (arresto 11/06/2013, arresti domiciliari poi revocati il 21/03/2014) in relazione a indagini e processo per bancarotta patrimoniale e documentale connesse al fallimento di due società. In sede penale la condanna è stata limitata a bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n.4 legge fallimentare) per condotte di dissimulazione del dissesto mediante ingenti movimentazioni bancarie; il giudice della riparazione ha ritenuto la sussistenza di colpa grave ostativa all'indennizzo in ragione della "vorticosa movimentazione bancaria" (da cui ingenti interessi passivi e danno), nonché del ritrovamento in sede di perquisizione di bozze di scritture/patti parasociali che potevano indicare intento distrattivo. Il ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione (errore genetico del giudice della cautela, carenza di motivazione, travisamento del concetto di colpa grave, contraddittorietà sulla qualificazione del documento trovato).

La decisione

La Corte (di legittimità) ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e coerente la valutazione della Corte d'appello, che ha esercitato l'autonomia del giudizio di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., valutando se la condotta dell'istante avesse, oggettivamente e secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, creato la falsa apparenza di configurabilità del reato e dunque indotto l'adozione della misura cautelare. La Suprema Corte ha confermato che la colpa idonea a escludere l'indennizzo è la violazione di regole ovvero una condotta macroscopicamente negligente che, anche in presenza di errore dell'autorità giudiziaria, abbia contribuito a determinare la custodia. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per il giudizio di riparazione: il giudice deve valutare con autonomia se sussista dolo o colpa grave che ostano all'indennizzo per ingiusta detenzione

  • art. 217, comma 1, n. 4 legge fallimentare

    Norma richiamata per la riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice, che ha inciso sul giudizio di merito ma non impedisce al giudice della riparazione di valutare autonomamente la colpa grave

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082

    Conferma che il giudice della riparazione valuta ex ante, autonomamente, se la condotta abbia creato la falsa apparenza del reato, indipendentemente dall'esito del processo penale

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)

    Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri

    Affermata l'autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale e il potere di valutare il materiale probatorio per verificare l'esistenza di cause di esclusione del diritto alla riparazione

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: anche se in sede penale vi è assoluzione o riqualificazione, il giudice della riparazione può autonomamente valutare se la condotta dell'interessato integri dolo o colpa grave.
  • La "colpa" rilevante per escludere l'indennizzo non è la colpa penale nella sua dimensione soggettiva, ma una componente oggettiva: una condotta macroscopicamente negligente o imprudente che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, potesse prevedibilmente indurre l'autorità a intervenire coercitivamente.
  • Elementi quali massicce movimentazioni finanziarie che aggravino lo stato di decozione e documentazione (anche bozze o patti) rinvenuta in perquisizione possono essere valutati come indici oggettivi idonei a determinare la misura cautelare e quindi ostativi all'indennizzo, anche se non sufficienti per una condanna penale.
  • La tesi dell'"errore genetico" del giudice della cautela (cioè che gli elementi su cui si fondava la misura siano stati poi ritenuti inconsistenti) non esclude automaticamente la verifica della colpa grave nel giudizio di riparazione: il tribunale verifica se la condotta dell'indagato abbia creato la falsa apparenza del reato.
  • In fase di riparazione è legittimo valutare il comportamento complessivo e antecedente dell'imputato; la valutazione è ex ante e logico-motivazionale, non un nuovo giudizio di colpevolezza penale.

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