Ordinanza n. 2238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 809/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (impresa telecomunicazioni e amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lombardia n. 809/2026 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. L'urgenza è stata fondata sulla presentazione, da parte dell'impresa di telecomunicazioni appellata, di un'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 207/2021 per la realizzazione di una stazione radio base nel sito indicato. Il Comune ha inoltre prospettato il rischio di perdita del finanziamento e di blocco dei lavori di restauro del Castello di Belforte.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. La presentazione dell'istanza autorizzatoria non dimostra un pericolo attuale e concreto di danno irreparabile, poiché l'intervento edilizio non è ancora stato autorizzato né avviato ed è tuttora pendente il procedimento amministrativo, nel quale il Comune conserva integri i propri poteri di valutazione e decisione. L'amministrazione può ancora negare il titolo abilitativo o imporre prescrizioni idonee a prevenire pregiudizi al contesto territoriale. È stato altresì ritenuto privo di elementi concreti il prospettato rischio di perdita del finanziamento e di blocco dei lavori di restauro, essendo stato dedotto in termini astratti e generici e senza dimostrare un nesso attuale e diretto tra la presentazione dell'istanza e il pregiudizio economico e funzionale allegato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della fase cautelare in appello.
Individua il procedimento autorizzatorio relativo alla realizzazione della stazione radio base; la mera presentazione dell'istanza, prima dell'autorizzazione e dell'avvio dei lavori, non dimostra da sola il periculum in mora.
Massime di principio
- Ai fini della sospensione cautelare della sentenza impugnata, il periculum in mora deve consistere in un pericolo attuale, concreto e non meramente ipotetico di danno irreparabile.
- La presentazione di un'istanza autorizzatoria, quando il procedimento amministrativo è ancora pendente e l'intervento non è stato autorizzato né avviato, non dimostra di per sé un pericolo cautelare attuale e concreto.
- Il periculum non può essere fondato su deduzioni astratte e generiche circa la perdita di finanziamenti o il blocco di lavori: occorre allegare circostanze specifiche e dimostrare un nesso attuale e diretto tra l'atto o comportamento contestato e il pregiudizio prospettato.
- La permanenza in capo all'amministrazione dei propri poteri ordinari di valutazione e decisione, inclusa la possibilità di negare il titolo o imporre prescrizioni, esclude o riduce la concretezza del danno cautelare prospettato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →