Cassazione Penale, Ordinanza n. 24009/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che affermava la responsabilità per appropriazione indebita è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per appropriazione indebita. L'unico motivo investiva la prova della responsabilità penale, deducendo in sostanza un'erronea valutazione delle emergenze istruttorie e una diversa ricostruzione del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché generico, non correlato in modo critico alla motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente riproduttivo delle censure già respinte in appello. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità, senza indicare specifici e decisivi travisamenti della prova. È stato richiamato, quale elemento valorizzato dai giudici di merito, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta presente al momento del fatto.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici; la mancanza di specificità può derivare sia da genericità intrinseca sia dalla mera riproposizione di censure già disattese in appello, senza un'effettiva critica alla motivazione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre le doglianze già formulate in appello.
- La mancanza di specificità dei motivi va valutata anche in senso estrinseco: il ricorso è generico se non correla le critiche alla complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la deduzione di specifici e decisivi travisamenti della prova.
- Quando la sentenza di merito ha già motivatamente valorizzato la prova dichiarativa della persona offesa, la mera contestazione della ricostruzione fattuale senza indicare vizi logici o travisamenti rilevanti non è sufficiente a superare il controllo di ammissibilità.
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